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(pagina in aggiornamento)
L'art. 9 della l.r. 9/2023 dispone che la Regione sostenga le iniziative degli enti locali finalizzate, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con le Prefetture, a prevenire e fronteggiare situazioni straordinarie di rischio che possano derivare dalla presenza di flussi di migranti anche irregolari.
Per tali finalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti
locali, in forma singola o associata, per:
a) acquisire attrezzature e strumentazioni da concedere in uso alle Forze di polizia dello
Stato finalizzate ad agevolare le attività di controllo sulla regolarità dei flussi e transiti di
persone immigrate e per il contrasto delle organizzazioni dedite a favorire l'immigrazione
illegale;
b) riqualificazione e manutenzione straordinaria di immobili utili ad allestire uffici ed
ospitare personale delle Forze di polizia.