L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni integrazioni contributive per la redazione dello strumento urbanistico di conformazione al PPR.

Si informano gli Enti interessati che, con la legge regionale 10 agosto 2023 n. 13 (Legge di assestamento stabilità 2023), articolo 5, commi 11 e 12, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere ai integrazioni contributive per la redazione dello strumento urbanistico di conformazione al PPR,

Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

Le istanze di contributo sono inviate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) modulistica reperibile nel menù di destra per la richiesta delle integrazioni.

Le domande sono corredate da un preventivo sommario di spesa rapportato alle concrete esigenze di conformazione al PPR e riferito esclusivamente alle prestazioni connesse alle suddette attività di conformazione.

Detto preventivo dovrà essere redatto ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016) per la valutazione dell’ammissibilità della spesa.

Sarà possibile presentare, anche un preventivo di un professionista abilitato redatto sulla base del criterio della vacazione oraria necessariamente di importo più basso) nel caso il risultato scaturente dall’applicazione delle tabelle Ministeriali risulti non congruo o appaia sproporzionato rispetto all’entità della prestazione richiesta ed oggetto di contributo. In tale evenienza, il preventivo del professionista verrà posto quale base per il calcolo del contributo da concedere ed erogare - nella misura dell’80% della spesa e nel rispetto dei massimali aggiornati con LR 10 agosto 2023 n. 13, art. 5 comma 11.

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Beneficiari 

Soggetti i cui strumenti urbanistici sono conformati o in corso di conformazione, già beneficiari di contributo ai sensi di:
- art. 4 ter della legge regionale 28/1989
oppure:
- art. 4 bis della legge regionale 28/1989 (decreto di concessione esercizio 2018) a condizione che il beneficiario abbia optato per la conformazione degli strumenti urbanistici anziché per l’adeguamento.

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Interventi finanziabili 

Integrazione del contributo per la conformazione degli strumenti urbanistici anche ai fini di dare attuazione alle previsioni del Decreto del Presidente della Regione n. 0126/2022.

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Intensità dell'aiuto e limiti di spesa

L’intensità dell’aiuto resta commisurata nella misura massima dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. In ogni caso l’importo complessivo del contributo, dato dalla somma dell’i mporto già concesso e dell’integrazione richiesta, è commisurato in misura non superiore a:
- sino a 5.000 abitanti € 45.000,00
- sino a 10.000 abitanti € 50.000,00
- sino a 20.000 abitanti € 55.000,00
- sino a 100.000 abitanti € 60.000,00
- con oltre 100.000 abitanti € 65.000,00.

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Procedura di concessione 

Procedimento valutativo a sportello di cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

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