Il canale contributivo è chiuso: non è più possibile presentare domanda.
Sono ancora in corso gli adempimenti relativi al rispetto degli obblighi di post rendicontazione.
Il canale contributivo, di cui al "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, a sostegno di progetti di imprenditoria femminile" (D.P.Reg. 312/2011), è gestito da UNIONCAMERE FVG che opera per mezzo delle singole Camere di Commercio territorialmente competenti.

Beneficiari

I soggetti finanziabili sono le nuove imprese femminili iscritte al Registro Imprese da meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda, con sede legale (o unità operativa oggetto dell’investimento) in Friuli Venezia Giulia. Per impresa femminile s’intende l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.

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Iniziative e spese ammissibili

Iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti di imprenditoria femminile sul territorio regionale, che realizzano un investimento minimo di 5.000,00 euro. 

Sono ammesse spese per [la numerazione sotto riportata tiene conto della numerazione dell’a rticolo 8, comma 2 e seguenti del Regolamento]:

A) Spese per investimenti, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economica, relativi all’acquisto e locazione finanziaria di:
1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all’attività di impresa;
2. arredi;
3. macchinari, strumenti e attrezzature;
4. beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know-how;
5. hardware;
6. automezzi, strettamente strumentali all’attività di impresa, nel rispetto di quanto previsto all’Allegato A del Regolamento e pertanto, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l’a ttività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00;
7. sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari;
8. materiali e servizi concernenti la pubblicità e attività promozionali legate all’avvio dell’impresa comprese le spese per l’eventuale insegna, creazione del logo e dell’immagine coordinata dell’impresa, nei limiti di spesa massima di 10.000,00 euro.

B) Spese per la costituzione, quali:
1. spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario notarile;
2. spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l’avvio dell’attività d’i mpresa nonché spese inerenti l’eventuale redazione del business plan, nel limite massimo di 10.000,00 euro.

C) Spese di primo impianto, quali:
1. adeguamento e ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati ai sensi del D.P.Reg. 453/2005 e sue modifiche e integrazioni, nel limite di spesa massima di 40.000,00 euro;
4. realizzazione o ampliamento sito internet, nei limiti di spesa massima di 5.000,00 euro;
5. locazione dei locali adibiti a esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di 12 mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro;
6. avvio attività di franchising, limitatamente al diritto di ingresso nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro.

Solo per le microimprese – Spese per operazioni di microcredito, quali:
1. premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 269/2003, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;
2. oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a 1.000,00 euro.
Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Le spese di cui alla lettera A), punto 8, lettera B), punto 1 e lettera C), punto 5, non devono superare complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili per singolo progetto di imprenditoria femminile presentato dall’impresa. I beni devono essere nuovi di fabbrica, ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quote interessi e spese accessorie.

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Agevolazioni

L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile e l’importo dell’agevolazione è compreso tra un minimo di 2.500,00 euro e un massimo di 30.000,00 euro.
I contributi sono concessi secondo regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) 1.407/2013 del 18 dicembre 2013 e non sono cumulabili con altri incentivi, compresi Aiuti di Stato e incentivi "de minimis", aventi ad oggetto le stesse spese.
Il limite massimo del contributo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000,00 euro per le spese di cui alla lettera a) del comma 3 bis dell’articolo 8 del Regolamento e a 500,00 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera b) del comma 3 bis dell’articolo 8.

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