commercio e terziario

Distretti del commercio: contributi per l'attuazione dei progetti di distretto

FAQ -

I poteri del manager di distretto possono essere variamente dettagliati nell’atto formale di nomina, ferme restando le funzioni di coordinamento unitario del partenariato di distretto, di programmazione e pianificazione delle attività di distretto, di monitoraggio attivo sull’attuazione dei progetti; ai fini del cofinanziamento regionale, non c’è in questo senso alcun vincolo all’a utonomia organizzativa dei Comuni.

Le modalità e i criteri di selezione per il bando imprese devono essere sviluppati da ciascun distretto, alla luce dell’analisi del contesto territoriale condotta in fase di elaborazione del progetto: in questo senso esprimono le scelte dell’intervento del distretto stesso; un tanto, ovviamente, ferme restando le tipologie generali di spesa ammissibile al cofinanziamento regionale definite dall’art.13, comma 3 della legge regionale 3/2021.
 

L’atto di stipula dell’accordo di partenariato è di competenza residuale della Giunta comunale, laddove lo si ritenga necessario è possibile procedere con una presa d’atto del Consiglio comunale a stipula intervenuta.

La legge prevede che fra le parti necessarie all’atto della stipula dell’accordo di partenariato vi sia “ almeno un’organizzazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi e della cooperazione” e tale locuzione deve intendersi in senso alternativo.

La locuzione sopra riportata si riferisce alle associazioni di categoria quali unioni organizzate che rappresentano e tutelano gli operatori economico – produttivi di uno fra i settori indicati dal legislatore.

È corretto: l’articolo 4, comma1, lettera c) del Bando prevede espressamente tra le spese d’i nvestimento ammissibili a beneficio nell’ambito dei progetti di distretto anche quelle per il sostegno agli investimenti in soluzioni tecnologiche innovative delle imprese. L’intensità del contributo per dette spese è appunto quella di cui all’articolo 5, comma 1 del Bando medesimo.

Il Regolamento attuativo emanato con DPReg 165/2022/Pres. non richiede esplicitamente la materiale allegazione di un bando imprese in fase di compilazione della domanda, tuttavia la sua presenza costituisce un importante criterio di valutazione del progetto di distretto.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera a) del medesimo Regolamento, infatti, al progetto di distretto può essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti, di cui 40 imputabili alla presenza di un bando imprese (n.b.: 40 punti corrispondono al punteggio minimo per l’ammissibilità a contributo delle domande).
Proprio per questo, le Linee guida (pur non vincolanti ma di cui si caldeggia una attenta lettura) indicano quanto di seguito:
- Pag. 9: nel definire il progetto di distretto e ciò che deve esserci in esso viene indicato nel punto elenco schema di bando in favore delle imprese, se presente
- Pagg. 12/13: “Quanto in analisi implica che, nell’ambito del progetto di distretto, trasmesso all’Amministrazione regionale in sede di istanza di incentivo, sia stata espressamente prevista l’attivazione di un apposito bando a favore delle imprese predisposto dal Comune di riferimento o Comune capofila, in base a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo 13. Tale previsione deve accompagnarsi alla materiale allegazione nell’ambito del progetto di distretto di un apposito schema di bando, che il Comune di riferimento ovvero capofila potrà redigere sulla base del modello di schema di bando fornito in consultazione all’Allegato 4 alle presenti linee guida.”

In relazione al grado di dettaglio del bando, questo potrà essere adattato all’analisi di contesto del singolo distretto anche successivamente all’invio della domanda di contributo, ben potendo bastare in sede di domanda (ai fini premiali) l’allegazione di uno schema redatto sulla scorta del modello allegato alle Linee guida, minimamente adattato e coerente con la progettualità di cui si intende chiedere il cofinanziamento.

L’introduzione a bilancio comunale della voce di spesa non è condizione necessaria e preliminare si fini della presentazione dell’istanza per il cofinanziamento regionale. Per quanto concerne la copertura finanziaria della quota a carico dei Comuni, è sufficiente indicare che le somme deriveranno dal bilancio comunale.

L’art.13, comma 4 della legge regionale 3/2021 prevede quanto di seguito: “ Gli interventi […] sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6, secondo i termini e le modalità previsti con regolamento regionale e con bandi a favore delle imprese predisposti dal comune capofila al quale è delegata altresì la gestione del relativo procedimento contributivo.”
Si ritiene possibile ipotizzare una delega “operativa” delle attività istruttorie sotto la forma di “assistenza tecnica”, ferma restando in ogni caso la titolarità delle responsabilità del procedimento e dell’istruttoria in capo all’Amministrazione comunale.

Per un progetto che cuba l’importo massimo di spesa ammissibile pari a 1 milione di euro, il cofinanziamento regionale per le spese d’investimento è pari al 50% (marketing + infrastrutture + bando imprese). Per le spese di progettazione è pari al 10% calcolato sull’importo della spesa ammessa.

Naturalmente sì, ma la spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento regionale non supera comunque il milione di euro prescritto dal DPReg 165/Pres./2022, art.9, comma 3 e ribadito in bando (art.5, comma3).
Il cofinanziamento regionale riguarda il complessivo progetto di distretto, con i margini di spesa ammissibile a finanziamento definiti dall’articolo 9, comma 3 del DPReg 165/Pres./2022. Le premialità in termini di punteggio ai fini della formazione della graduatoria sono unicamente quelle previste dall’articolo 8, comma 4 del medesimo DPReg 165/2022.

Con riferimento al conto economico previsionale, il Comune deve operare una verosimile pre4visione di spesa per ciascun intervento programmato nel proprio progetto integrato e, potendo il progetto medesimo avere una durata pari a mesi 36 ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPReg 165/2022, si tratta di “spalmare” tale importo su un orizzonte pluriennale corrispondente al triennio.

Certamente: la realizzazione di falangi di ciclabile rientra fra gli interventi infrastrutturali ammessi sub “mobilità sostenibile”.

Il bando rivolto alle imprese può essere elaborato discrezionalmente dal Comune: l’unico vincolo sono le macro-categorie di spesa ammissibile definite dal legislatore regionale, di cui all’a rticolo 13, comma 3 della legge regionale 3/2021

Il bando imprese è uno fra gli interventi che fanno parte del “progetto distretto” e quindi è auspicabile che ciascun distretto lo plasmi in relazione alle specifiche esigenze delle proprie imprese (individuando ambito territoriale specifico e platea delle imprese eleggibili a contributo), in coerenza e sinergia coi contenuti dell’accordo di partenariato e con gli altri interventi previsti dal progetto.

No, perché ciò prescinderebbe dal ragionamento di filiera sotteso alla cofinanziabilità del progetto.
 

Certamente sì: la legge prevede quanto di seguito: (il riferimento al summenzionato articolo 13, comma 3 della legge regionale 3/2021).
Gli investimenti delle imprese con unità operativa all’interno degli ambiti territoriali del distretto del commercio, finalizzati allo sviluppo tecnologico, riguardano l’acquisto e l’a ttivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l’implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.

Le spese di progettazione devono essere sostenute esclusivamente a partire dalla data del decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio con cui è approvato il bando: un tanto è previsto dal bando stesso, all’articolo 4, comma 4. Il bando è stato approvato con decreto di data 20 gennaio 2023 e pertanto è quello di dies a quo.

Le spese relative a: realizzazione di infrastrutture; attività di marketing del Distretto; spese per il sostegno alle imprese tramite Bando, devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda.

Nulla lo vieta: un manager può essere tale per più distretti (sebbene nelle linee guida non vincolanti si sia suggerito un limite numerico).

Nulla lo vieta né impone vincoli in tal senso ai fini dell’eleggibilità al cofinanziamento regionale.

Le spese di progettazione comprendono le prestazioni rese nei confronti del Comune ai fini dell’e laborazione del progetto di distretto.

La copertura finanziaria ovviamente può prevedere altri partner oltre al Comune: si tratta infatti di progettualità che mirano al consolidamento del distretto in chiave di partenariato. Nulla vieta che possano essere trovati altri canali di finanziamento, anche dalle imprese stesse, mediante opportune azioni di sensibilizzazione sul territorio.

L’accordo di partenariato deve essere trasmesso in allegato alla domanda di incentivo rimanendo impregiudicata la presa d’atto regionale rispetto alla costituzione del distretto. In ogni caso (anche qualora il Bando sia chiuso) un Distretto costituito può trasmettere anche separatamente l’a ccordo di partenariato ai fini della medesima presa d’atto.

Come da art. 6 del Reg. 165/2022 i contributi risultano essere cumulabili con altri contributi concessi da soggetti pubblici e privati; inoltre, il Comune istante è tenuto a dichiarare in fase di compilazione della domanda, al momento della concessione e al momento della rendicontazione l’i mporto degli altri contributi ottenuti per le stesse finalità del bando attuativo.
Nel momento in cui viene definita una progettualità vengono identificate una serie di spese ed interventi ad essa associate, ai fini di una corretta applicazione della possibilità di cumulo è necessario che i contributi che vengono ricevuti nell’ambito del progetto finanzino spese ed interventi tra loro differenti e quindi che non vi sia una sovrapposizione di più contributi per una stessa identica spesa/intervento.
Ad esempio, data la proposta progettuale di distretto del commercio A che si caratterizza per una serie di spese/interventi A1, A2, A3 e A4 e dati i contributi ALFA e BETA che possono finanziare tale proposta progettuale la cumulabilità opera come segue: per il progetto A sarà possibile usufruire di entrambi i contributi ALFA e BETA, tuttavia per la stessa tipologia di spesa/intervento non sarà possibile sovrapporre i due contributi e perciò sarà necessario che il contributo ALFA copra spese/interventi che non sono coperti dal contributo BETA. Quindi, se il contributo ALFA copre le spese/interventi A1 ed A2, allora con il contributo BETA sarà possibile coprire solo ed esclusivamente le spese/interventi A3 ed A4.
Con un ragionamento per percentuali, dato un progetto A e dato il contributo ALFA che finanzia il 35% delle spese/interventi del progetto, allora il contributo BETA potrà finanziare solo il restante 65% di spese/interventi non coperti dal precedente contributo ALFA del 35%.
ultimo aggiornamento: Tue Apr 18 11:28:21 CEST 2023