L’articolo 8, comma 49, della L.R. 22/2022 (riproposto nei contenuti dall’articolo 6, comma 2,
del Regolamento) dispone l’ammissibilità a contributo dei costi sostenuti per l’acquisto di veicoli
“nuovi di fabbrica”. L’acquisto di un veicolo a “km 0”, pertanto, trattandosi in ogni caso di un
automezzo usato (tant’è che lo si acquista mediante passaggio di proprietà dal
concessionario/proprietario), non può essere ammesso a contributo.
Nel contesto della disciplina vigente, infatti, l’acquisto da parte del richiedente il
contributo di un veicolo “nuovo di fabbrica” non può che prefigurare una situazione di fatto in cui
la prima immatricolazione del veicolo debba risultare a nome dell’acquirente, titolato a presentare
l’istanza ex art. 5 del Regolamento. A conferma di quanto indicato, si veda anche il bando
Ministeriale istituito con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1 commi
dal 1031 al 1038 e dal 1057 al 1064. Link:
https://ecobonus.mise.gov.it/ecobonus) per l’acquisto di veicoli “nuovi di
fabbrica” non inquinanti che, analogamente, fornisce una definizione di detta locuzione (nella
sezione “Domande frequenti” del sito) assimilabile a quella appena fornita.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, tutti i costi di acquisto e adattamento del veicolo sono sostenuti dal richiedente nell’anno di presentazione della domanda ed entro i termini di presentazione della stessa (31 agosto).