(G.U. Serie Generale
, n. 65
del 18 marzo 2017)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1,
commi 1, 2, 3, 7 e 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di
assistenza» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, adottata a New York il 13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009,
n. 18;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante «Disposizioni in
materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi
dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie» e, in
particolare, l'art. 3, comma 1, che prevede l'aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto
attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della
diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato,
mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate
evidenze scientifiche disponibili;
Visto l'art. 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» con cui si
dispone che, in attuazione dell'art. 1, comma 3, del Patto per la
salute 2014/2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 556, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e dall'art. 9-septies del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro
annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa legge si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel
rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica;
Visto l'art. 1, comma 554, della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208 con cui si dispone che la definizione e l'aggiornamento dei LEA
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari;
Visto l'art. 1, comma 559, della stessa legge 28 dicembre 2015, n.
208 secondo il quale se la proposta attiene esclusivamente alla
modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio
sanitario nazionale, ovvero alla individuazione di misure volte ad
incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua
approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica, l'aggiornamento dei LEA e' effettuato con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere delle 2 competenti Commissioni
parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa
registrazione della Corte dei conti;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.
21, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 15 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, disponendo che le tariffe massime vigenti delle
strutture che erogano assistenza ambulatoriale, nonche' le tariffe
delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'art.
2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono
riferimento, fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione
della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario
nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica e
che le tariffe massime vigenti delle strutture che erogano assistenza
ospedaliera costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del
Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della
finanza pubblica;
Vista la legge 19 agosto 2016, n. 167, recante «Disposizioni in
materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»;
Ritenuto, pertanto, che le nuove tariffe che saranno definite
rispettivamente entro il 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, debbano essere determinate in coerenza con il livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso in data 14
dicembre 2016;
Vista l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR);
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse
finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri
indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza:
a) Prevenzione collettiva e sanita' pubblica;
b) Assistenza distrettuale;
c) Assistenza ospedaliera.
2. I livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 si
articolano nelle attivita', servizi e prestazioni individuati dal
presente decreto e dagli allegati che ne costituiscono parte
integrante.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1,
commi 1, 2, 3, 7 e 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di
assistenza» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, adottata a New York il 13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009,
n. 18;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante «Disposizioni in
materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi
dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie» e, in
particolare, l'art. 3, comma 1, che prevede l'aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto
attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della
diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato,
mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate
evidenze scientifiche disponibili;
Visto l'art. 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» con cui si
dispone che, in attuazione dell'art. 1, comma 3, del Patto per la
salute 2014/2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 556, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e dall'art. 9-septies del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro
annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa legge si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel
rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica;
Visto l'art. 1, comma 554, della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208 con cui si dispone che la definizione e l'aggiornamento dei LEA
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari;
Visto l'art. 1, comma 559, della stessa legge 28 dicembre 2015, n.
208 secondo il quale se la proposta attiene esclusivamente alla
modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio
sanitario nazionale, ovvero alla individuazione di misure volte ad
incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua
approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica, l'aggiornamento dei LEA e' effettuato con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere delle 2 competenti Commissioni
parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa
registrazione della Corte dei conti;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.
21, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 15 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, disponendo che le tariffe massime vigenti delle
strutture che erogano assistenza ambulatoriale, nonche' le tariffe
delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'art.
2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono
riferimento, fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione
della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario
nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica e
che le tariffe massime vigenti delle strutture che erogano assistenza
ospedaliera costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del
Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della
finanza pubblica;
Vista la legge 19 agosto 2016, n. 167, recante «Disposizioni in
materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»;
Ritenuto, pertanto, che le nuove tariffe che saranno definite
rispettivamente entro il 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, debbano essere determinate in coerenza con il livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso in data 14
dicembre 2016;
Vista l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR);
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse
finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri
indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza:
a) Prevenzione collettiva e sanita' pubblica;
b) Assistenza distrettuale;
c) Assistenza ospedaliera.
2. I livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 si
articolano nelle attivita', servizi e prestazioni individuati dal
presente decreto e dagli allegati che ne costituiscono parte
integrante.