L’ambito di materia costituito dall’edilizia, da sempre considerato unitariamente all’u rbanistica, nell’evoluzione della legislazione ordinaria, attiene alla competenza legislativa primaria della Regione di cui all’articolo 4, comma 1, numero 12 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni.

La Regione, in linea con le esposte conclusioni, ha adottato la legge regionale 19 del 2009 (Codice regionale dell’edilizia), proprio in attuazione di tale competenza.
I capisaldi della legge sono: semplificazione procedurale degli interventi, riduzione dei costi amministrativi, contenimento dei consumi energetici, promozione all’uso di fonti energetiche rinnovabili e della bioedilizia, diffusione dell’edilizia sostenibile, sviluppo economico e miglioramento della competitività tra le aziende di settore.

Le definizioni dei principali parametri edilizi hanno carattere generale e astratto al fine di non incidere sugli strumenti urbanistici comunali vigenti e le categorie degli interventi edilizi sono distinte tra quelli aventi rilevanza urbanistica e edilizia e quelle a rilevanza meramente edilizia.

La legge individua misure straordinarie finalizzate al rilancio dell’attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga a distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono trovare applicazione nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge.

Constatato che sussistono ad oggi nella nostra Regione problemi interpretativi in merito ad alcune tematiche afferenti all’ambito urbanistico-edilizio, si pubblicano le FAQ con l’auspicio di fornire a supporto dell’attività degli operatori del settore, pur nell’evidenza che dubbi ed incertezze persistono anche in ragione del quadro giuridico di riferimento scaturente dal noto riparto di competenze tra Stato e Regione in materie che direttamente o indirettamente incidono sul settore in argomento (si pensi alle costruzioni in zona sismica, opere strutturali, modulistica edilizia e livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale). Le attività di consulenza sono rivolte agli Enti locali e agli Ordini e Collegi professionali in materia urbanistico-edilizia.

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