Contributi previsti dall'articolo 7 ter della Legge regionale 20/1983.

Con legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, all’articolo 7 ter si prevede la concessione di contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze

I programmi di intervento sono adottati in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere, con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 0165/Pres. e modificato da ultimo con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2022, n. 79/Pres.

Le risorse disponibili sul bilancio regionale per l'anno 2024 ammontano ad € 3.000.000,00.

Presentazione della domanda

Le parrocchie possono presentare domanda esclusivamente per il tramite delle Autorità religiose di riferimento (entro il 15 marzo di ogni anno), che le trasmettono alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande, in regola rispetto alle norme sul bollo, sono corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare, con quadro economico e preventivo sommario della spesa.

Tutte le domande ricevute dalle Autorità religiose devono essere inoltrate all'Amministrazione regionale ai fini della formazione delle graduatorie.

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Beneficiari

Il contributo può essere concesso alle parrocchie ed ad altri enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, con le quali sono state stipulate intese approvate con legge, nonché ad enti pubblici e privati proprietari o titolari di altro diritto che costituisca titolo ad eseguire gli interventi.

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Interventi finanziabili e spese ammissibili

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di intervento, come stabilito dall’articolo 1 del Regolamento, con riferimento a complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, edifici destinati al culto e al ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze:

  • Costruzione;
  • Ristrutturazione;
  • Ampliamento;
  • Manutenzione.

Sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi sopra indicati.

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Ripartizione risorse

Gli stanziamenti del bilancio regionale sono ripartiti nel rispetto delle seguenti percentuali derivanti dalla valutazione comparata dei dati relativi al numero delle Parrocchie e del numero di abitanti:

a) arcidiocesi di Udine 46%;
b) diocesi di Concordia–Pordenone e di Vittorio Veneto 26%;
c) diocesi di Trieste 13%;
d) arcidiocesi di Gorizia 12%;
e) altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano 3%. 

Tali percentuali possono essere modificate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle medesime Autorità religiose.

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Criteri e commissioni di valutazione

Tutte le richieste verranno valutate da quattro commissioni, una per ciascuna Diocesi o Arcidiocesi, per la formazione della graduatoria, secondo i seguenti criteri e priorità in ordine decrescente in attuazione degli articoli 3 bis e 5 del regolamento:
a) necessità e urgenza dell’intervento per la tutela della pubblica incolumità o per la salvaguardia del bene oggetto dell’intervento medesimo;
b) necessità dell’intervento dovuta all’esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;
c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici competente per territorio; la qualità di bene protetto deve essere attestata da una dichiarazione della medesima Soprintendenza ovvero da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della competente Autorità religiosa;
d) interventi diretti ad adeguare l’edificio alla normativa finalizzata al contenimento dei consumi energetici o all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
e) esigenze di comunità insediate in zone di svantaggio socio-economico correlate a difficoltà economiche dell’ente di culto richiedente, dichiarate dalla competente autorità religiosa facente capto all’ente richiedente;
f) interventi finalizzati all’eliminazione di materiali nocivi o pericolosi.
g) valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene oggetto dell’intervento proposto.
In caso di presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l’intervento in possesso di un’ulteriore priorità.

In caso di parità delle priorità attribuite sia per grado che per numero, le competenti Autorità religiose indicano, motivando la scelta, gli interventi ritenuti prioritari. Nel caso di interventi promossi da Autorità religiose diverse è prioritaria la domanda che trova maggiore copertura attraverso le risorse disponibili e, nel caso di ulteriore parità, quella pervenuta prima in ordine cronologico.

Le graduatorie delle domande finanziabili sono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente.

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Importo del contributo

Il contributo è determinato in base ad una percentuale, rispetto alla spesa ammissibile, stabilita dalla Giunta regionale.

Qualora l’importo del contributo sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l’intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale. In ogni caso l’importo del contributo spettante è determinato tenendo conto della percentuale stabilita dalla Giunta regionale.

La concessione e l’erogazione del contributo è disposta a seguito di presentazione, tra l’a ltro, di un progetto di adeguato approfondimento, ai sensi degli articoli 59 e 60 della L.R. 14/2002 (o di quanto previsto dagli articoli 56 e 57 della medesima legge regionale, nel caso in cui il destinatario dell’incentivo sia un Comune). 

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