Contributi in conto capitale una tantum ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze.

L’Amministrazione regionale promuove la riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, attraverso la concessione di incentivi in conto capitale, cui possono accedere i Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, alle condizioni stabilite dall’ art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in attuazione del comma 56 quater (come modificato dall’articolo 4 comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021).

Ogni Comune può presentare al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio una sola domanda per anno solare.

Per l'anno 2024, a fronte dell'attuale stanziamento di bilancio di complessivi 4,7 milioni (suddivisi per 950 mila euro sull'esercizio 2024, 750 mila euro sull'esercizio 2025 e 3 milioni sull'esercizio 2026) con deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 15 aprile 2024 sono stati stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria e i termini per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate dalle ore 8.00 di lunedì 22 aprile alle ore 16.00 di martedì 28 maggio 2024, esclusivamente attraverso il sistema IOL (Istanze On Line).

Informazioni di dettaglio sono riportate alle voci che seguono.

Beneficiari

Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

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Interventi ammissibili a finanziamento

Interventi finalizzati alla riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica. 

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Spese ammesse

Spese relative all'intervento, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 14/2002. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori. 

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Criteri di priorità e punteggi  (D.G.R. N. 497 del 15 aprile 2024)

  Criterio di priorità Punteggio
a) Lavori cimiteriali consistenti in uno degli interventi edilizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da a) a c) o comma 2, lettere b) e c) della L.R. 19/2009 25 punti
b) Intervento di rigenerazione urbana relativo a: (punteggi alternativi)  
  1) Caserme o immobili ex militari dismessi: interventi edilizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da a) a c) o comma 2, lettere b) e c) della L.R. 19/2009 17 punti
  2) altri edifici dismessi: interventi edilizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) o comma 2, lettere b) e c) della L.R. 19/2009 15 punti
  3) altre aree pubbliche non edificate dismesse o degradate: interventi edilizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da a) a c) o comma 2, lettere b) e c) della L.R. 19/2009 10 punti
c) Intervento volto alla riduzione della cementificazione del suolo e all'incremento della permeabilità: l'iniziativa deve determinare un aumento di almeno il 20% della superficie permeabile 9 punti
d) Intervento su immobili di proprietà comunale, ad esclusione di quelli destinati ad istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado 30 punti
e) Intervento proposto da Comune che non ha ottenuto contributi ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4, commi 55 e ss. nei bandi riferiti agli anni 2017, 2019 e 2021 20 punti
f) Efficienza nell'utilizzo delle risorse: opera pubblica proposta da Comune che ha concluso e rendicontato tutti gli interventi finanziati ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4, commi 55 e ss. a valere sui bandi: (punteggi cumulabili)  
  1) Anno 2021 15 punti
  2) Anno 2019 11 punti
  3) Anno 2017 (conclusi e rendicontati tutti gli interventi finanziati) 7 punti
 g) Intervento volto all'ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza: (punteggi alternativi per i punti 1 e 2, cumulabili con punto 3)  
  1) Sicurezza strutturale: adeguamento ai sensi del DM 17.1.2018 N.T.C. (par. 8.4.3., alternativo al punto 2) 18 punti
  2) Sicurezza strutturale: miglioramento ai sensi del DM 17.1.2018 N.T.C. (par. 8.4.2., alternativo al punto 1) 15 punti
  3) Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio per edifici di proprietà comunale 11 punti
h) Intervento volto alla riqualificazione energetica di edifici di proprietà, certificata con APE (iniziale e finale), con impegno obbligatorio di richiedere l'incentivo del G.S.E.: (punteggi alternativi)  
  1) Miglioramento di almeno 3 classi energetiche 30 punti
  2) Miglioramento di 2 classi energetiche 25 punti
i) realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (cicli e motocicli compresi), alimentate con energia prodotta da fonti rinnovabili impianti fotovoltaici, in conformità al Piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) 20 punti
l) intervento realizzato da Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 2022 5 punti

In caso di parità di punteggio, le domande sono ordinate secondo la numerazione progressiva automatica assegnata dal registro di protocollo informatico.

Per chiarimenti sulle situazioni che danno diritto ai punteggi si invita a leggere le faq.

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Entità del contributo

Fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite massimo, per ciascuna domanda, di:

  • 500.000,00 euro per i soli interventi cui sono attribuibili i criteri B.1 e B.2;
  • 300.000,00 euro in tutti gli altri casi.

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Modalità e termini di presentazione della domanda

I Comuni possono presentare le domande per l'anno 2024 dalle ore 8.00 di lunedì 22 aprile 2024 fino alle ore 16.00 di martedì 28 maggio 2024 esclusivamente on line attraverso il sistema "Istanze online" autenticandosi con un account LoginFVG di tipo Avanzato oppure SPID di livello 2 o superiore. Le domande presentate con altre modalità o fuori termine sono inammissibili.

La domanda deve essere presentata dal Sindaco o da un funzionario da esso formalmente delegato.

Ogni Comune può presentare una sola domanda per anno solare.

Nel caso in cui sia presentata da parte del medesimo soggetto più di una domanda, sarà ritenuta valida l’ultima trasmessa in ordine di tempo ed inammissibili le precedenti, che saranno pertanto archiviate, salvo espressa diversa indicazione del beneficiario comunicata prima dell'approvazione della graduatoria.

Tenendo conto dell'ordinamento risultante dalla somma dei punteggi indicati in ciascuna domanda, la graduatoria delle domande finanziabili è approvata con deliberazione della Giunta regionale.

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Bando 2021

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1460 del 24 settembre 2021, sono stati stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria e i termini per la presentazione delle domande.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 18 febbraio 2022 è stata approvata la graduatoria delle domande di contributo presentate dalle ore 8.00 di martedì 28 settembre alle ore 16.00 di martedì 26 ottobre 2021, successivamente aggiornata con decreti del Direttore di servizio n. 1672/TERINF del 22 aprile 2022 e n. 17453/GRFVG del 17 ottobre 2022.

La graduatoria è scaduta il 31 dicembre 2022.

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Bando 2019

Con deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 18 gennaio 2019 sono stati stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria e i termini per la presentazione delle domande.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1184 del 12 luglio 2019, è stata approvata la graduatoria delle domande riferite all’anno 2019, cui è stata data copertura con le risorse disponibili (attraverso fondi regionali assegnati con legge di assestamento del bilancio regionale n. 13 del 6 agosto 2019 e fondi derivanti da mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, sottoscritto il 4 settembre scorso) fino alla domanda collocata alla posizione n. 26.

A seguito di un ulteriore stanziamento, con decreto n. 1791/TERINF del 28 aprile 2020 sono state prenotate ulteriori risorse che hanno consentito lo scorrimento della graduatoria fino a dare copertura finanziaria parziale alla domanda collocata alla posizione n. 65.

La graduatoria è scaduta il 31 dicembre 2020.

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Bando 2017

La graduatoria è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1106 del 16 giugno 2017.

Da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 23 novembre 2018 sono stati destinati ulteriori fondi che hanno consentito lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nell’anno 2017, fino a dare copertura alla domanda collocata alla posizione n. 151.

La graduatoria è scaduta il 31 dicembre 2018.

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