Contributi per il sostegno alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati alla conseguente riduzione di orario. Questa misura di sostegno al reddito si affianca a quella prevista dall’INPS.

Che cosa è il contratto di solidarietà

Il contratto di solidarietà è uno strumento finalizzato a ripartire tra tutti i lavoratori i costi sociali della singola crisi aziendale. Il concetto è semplice: il calo di ore di lavoro, conseguente a quello degli ordini, viene ripartito tra tutti i dipendenti, senza quindi che nessuno sia espulso dall'azienda, e la conseguente riduzione dello stipendio viene compensata dagli ammortizzatori sociali.

Il contratto di solidarietà costituisce, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 148/2015, una delle causali dell'intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).

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In cosa consiste l'iniziativa

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), la Regione concede un contributo per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi, ovvero stipulino contratti di espansione, e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati alla conseguente riduzione di orario.

Con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 071/Pres, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 7 maggio 2014, da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2024, n. 25, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 6 marzo 2024, è stato emanato il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno delle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

A seguito delle modifiche introdotto all'articolo 21 della legge regionale 11/2009 dalla legge regionale 16/2019, i contributi sono concessi anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015.

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Chi può richiedere il contributo regionale

I datori di lavoro aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia che, dal 1° gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi ovvero il contratto di espansione, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia con riconoscimento dei relativi benefici da parte dei competenti organi nazionali.

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A chi è destinato il contributo regionale

Alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi ovvero contratti di espansione:

a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all'impresa;
b) per la quota dell'80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo le imprese possono richiedere che anche le quote spettanti a titolo di sostegno all’impresa vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

La quota del contributo concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori deve essere versata dall'impresa beneficiaria del contributo ai medesimi lavoratori interessati alla riduzione di orario in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi.

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A quanto ammonta il contributo regionale

Il contributo regionale complessivo è pari a 3 euro per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario.
 

Il contributo spetta per un periodo consecutivo massimo di 24 mesi e per un periodo complessivo non superiore a 36 mesi nel quinquennio di riferimento.

 

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Regime di aiuto

Sotto il profilo della normativa comunitaria sugli aiuti alle imprese, la quota di contributo regionale a titolo di sostegno all'impresa è concessa a titolo di aiuto de minimis ai sensi, rispettivamente,   del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; del Regolamento (CE) n. 717/2014  (settore pesca); del Regolamento (UE) n. 1408/2013 (settore agricolo).

La somma degli aiuti de minimis ricevuti da una impresa unica non deve superare i seguenti importi:
1. euro 300.000 per tutti i settori, esclusi pesca e agricoltura, nell’arco di tre anni;
2. euro 30.000 [settore pesca] nell’arco di tre esercizi finanziari;
3. euro 25.000 [settore agricolo] nell’arco di tre esercizi finanziari.

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A chi si presenta la domanda

La domanda di contributo, sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), è inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it

Devono essere utilizzati i modelli reperibili nella sezione “Modulistica” (a destra in questa pagina).

Si evidenzia, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679, la necessità di sottoscrivere digitalmente e di inviare tramite PEC, unitamente alla domanda di contributo, l’informativa per il trattamento dei dati personali, con le modalità di cui al punto 3.1 dell’informativa per il trattamento dei dati personali presente nella sezione “Modulistica” alla voce “ISTRUZIONI GENERALI per la compilazione della modulistica”.

La domanda è presentata per periodi di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo ovvero del contratto di espansione non superiori a 12 mesi.
 

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Quando si può presentare la domanda

La domanda è presentata entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà oggetto di domanda. Qualora l’efficacia dell’intervento di CIGS, concesso a seguito della stipulazione del contratto di solidarietà, sia stata sospesa anche con successivi provvedimenti da parte del competente organo nazionale, il termine decorre dalla data di effettiva cessazione dell’efficacia dell’intervento di CIGS.

Qualora la concessione da parte del competente organo nazionale del periodo di CIGS, non risulti intervenuta entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà, la domanda di contributo è presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo nazionale.

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