I FONDI PROVINCIALI PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Con l'Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro (Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13) le funzioni che venivano svolte dalle Province sul collocamento mirato sono state trasferite alla Regione FVG. Gli incentivi previsti dai fondi provinciali disabili per il 2015 continuano ad essere attivi sino alla data della scadenza fissata dai singoli avvisi.

I Fondi provinciali per l’occupazione dei disabili vengono alimentati dagli importi delle sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla legge 68/99, dai contributi versati per l'ottenimento degli esoneri e da somme stanziate dalla Regione.
 

Con deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2015, n. 431 sono stati definiti i seguenti principali interventi finanziabili con le risorse di tali Fondi ed attivabili attraverso provvedimenti delle Province:
- realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
- rimozione delle barriere di diversa natura che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro;
- iniziative volte a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
- iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;
- attività di tutoraggio e supporto all’inserimento rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità;
- attività di tutoraggio svolte anche da dipendenti e tecnici interni all'azienda;
- attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità;
- attività formative rivolte ai lavoratori disabili;
- progetti sperimentali, non rientranti nei precedenti casi, elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999 (cooperative sociali, consorzi, costituiti come cooperative sociali, altri soggetti la cui attività è ritenuta idonea a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge), relativi alle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;
- finanziamento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati, in seguito alla sottoscrizione di convenzioni stipulate con le Province finalizzate all’ottenimento dei benefici di cui all’articolo 13 della legge 68/1999, che per insufficienza di fondi statali non hanno potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti;
- incentivi finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori disabili già in forza;
- percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all’articolo 37, comma 1, lett. c) della legge regionale 18/2005, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 217, recante “Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all’articolo 37, comma 1, lett. c), della legge regionale 18/2005;
- convenzioni sottoscritte dalle Province con gli organismi deputati a contribuire alla realizzazione della legge 68/1999;
- progetti promossi e attivati dalle Province;
- contributi per assunzioni e proroghe di lavoratori disabili ai datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999 in quanto già ottemperanti o perché occupano un numero di dipendenti considerati, ai fini del computo, inferiore a 15;
- incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi del regolamento regionale in materia di tirocini finalizzati al sostegno dei tirocinanti.

Per le imprese, i contributi per le azioni elencate sono concessi:
a) in conformità al “Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, alle condizioni poste da:
1. articolo 31. Aiuti alla formazione;
2. articolo 33. Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;
3. articolo 34. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità.
b) in conformità ai seguenti regolamenti europei relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”:
1. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per tutti i settori economici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
2. Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
3. Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 190/45 del 28 giugno 2014.

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