politiche per la famiglia

Il Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni in FVG

FAQ -

Le funzioni e i compiti a carico degli Enti Locali sono declinate all’art. 7 del Dlgs 65/2017.

In sintesi il coordinamento pedagogico territoriale comprende e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari) e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della governance locale del sistema integrato svolgendo un ruolo fondamentale nell’espansione e qualificazione dello zerosei attraverso il confronto professionale collegiale. Il coordinamento agevola una progettualità coerente, insistendo sulla costruzione di percorsi di continuità verticale, tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, anche con attenzione alla costituzione di Poli per l’infanzia, e tra scuole dell’infanzia e primo ciclo dell’istruzione, nonché percorsi di continuità orizzontale, tra servizi educativi e scuole di diversa tipologia e gestione e tra servizi, scuole e territorio. In questa prospettiva il coordinamento pedagogico territoriale:
• organizza scambi e gemellaggi tra i diversi servizi educativi e tra questi e le scuole dell’i nfanzia, pubbliche e private;
• elabora una riflessione pedagogica centrata sul territorio che cerchi di rappresentarsi le condizioni di vita e i diritti all’educazione e di cittadinanza di tutti i bambini, anche di coloro che non frequentano alcun servizio educativo o scuola dell’infanzia, con il coinvolgimento delle famiglie non utenti di servizi;
• propone progetti per l’estensione e la diversificazione dell’offerta educativa sul proprio territorio di competenza, sviluppando altresì azioni di monitoraggio, valutazione e audit;
• fornisce il proprio contributo tecnico, anche propositivo, nella definizione delle priorità di interventi che confluiscono nei piani di zona concertati tra gli attori locali. 

Le funzioni del Coordinamento pedagogico territoriale sono delineate al punto 5 delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”.
È responsabilità dei Comuni, anche in forma associata, attivare il coordinamento nel territorio di loro competenza in collaborazione con i gestori di tutte le strutture educative che assicurano la partecipazione dei rispettivi coordinatori pedagogici.
A partire dalla legge 107/2015 e dal decreto legislativo 65/2017 la qualifica e i titoli di studio previsti per l’accesso alla professione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia, sono stabiliti a livello nazionale e la competenza non è più regionale. I titoli sono sintetizzati nella pagina web del sito regionale dedicata all’argomento: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Procedure per l'avvio dell'attività.
L'art. 8 comma 4 del Decreto Legislativo n. 65/2017 prevede che “gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza”.
La norma citata prevede dunque il concorso per la specifica iniziativa da parte dell’ente destinatario delle risorse del Fondo ma non viene precisata l’entità del concorso che, quindi, potrebbe essere più consistente per un intervento e minore per un altro.
Come previsto dalla LR 20/2005, art. 20, comma 2 lett. b) tra i requisiti per ottenere l’a ccreditamento, i servizi devono disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità. Dunque il coordinatore pedagogico può essere un consulente esterno con un monte ore mensile stabilito per ciascun servizio affinché possano essere garantite le attività di supervisione, osservazione e verifica…
Come previsto dall’art. 20, comma 2 lett. b) della LR 20/2005, tra i requisiti per l’a ccreditamento il servizio 0-3 deve “disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità”. Pertanto nulla preclude che il nido abbia anche un proprio coordinatore pedagogico ma, deve necessariamente avere una funzione e un ruolo specifico, proprio per garantire le attività di supervisione, osservazione e verifica.
ultimo aggiornamento: Wed May 31 17:56:51 CEST 2023