Pesca e acquacoltura

BANDO Misura 1.41 par. 1 lett. a) Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

FAQ - BANDO FEAMP Misura 2.55 lettera b)

DOMANDA: La certificazione di cui al modulo 2 dovrebbe essere sottoscritta dall’impresa in quanto inerente fatti dell’impresa stessa e non dal commercialista ?

RISPOSTA: Il modello 2 è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 che concerne fatti del beneficiario ma che sono anche di conoscenza del commercialista il quale per competenza tecnica elabora a fini contabili. Da ciò la previsione nel modulo che la dichiarazione sia resa dal commercialista, si comprende comunque il dubbio sorto e si ritiene valida a fini dell’istruttoria che la dichiarazione sia resa dall’impresa beneficiaria purché la stessa venga comunque avvallata tramite sottoscrizione del commercialista che “valida a seguito verifica tecnica" i contenuti riportati dall’autocertificazione dell’impresa. A tale scopo tra la documentazione di supporto scaricabile dal sito è stato aggiunto il modulo 2 bis.

   

DOMANDA: Nel caso di emissione di note di credito “Fuori campo IVA” a rettifica delle fatture di vendita emesse nell’anno precedente, come vengono considerate al fine del calcolo dei fatturati previsti dal bando?

RISPOSTA: Ai soli fini applicativi del bando FEAMP misura 2.55 lettera b) in esame, le note di credito a rettifica del fatturato devono essere prese in considerazione con riferimento alla annualità a cui si riferiscono anche se emesse l’anno successivo.

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DOMANDA: Nel calcolo del fatturato rilevante ai fini del bando in oggetto può essere inclusa anche la rivendita di pesce acquistato, ma non allevato e non trasformato, fermo restando che detta quantità di pesce è comunque non prevalente e limitata rispetto a quella allevata e, pertanto, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, comunque rientrante nell’ambito dell’attività agricola?

RISPOSTA: Nel calcolo può essere comunque inclusa anche la rivendita di pesce acquistato ferma restando la non prevalenza già citata nella domanda di chiarimenti risultando contemplata quale attività insita alla operatività produttiva dell’azienda specifica di allevamento ittico nella logica del bando e dell’art. 2135 del Codice Civile per aziende agricole.
DOMANDA: La ripartizione territoriale tra le sedi produttive sulla base dall’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", deve essere individuata con riferimento ai dati IRAP del 2020? In caso contrario, i dati IRAP di quale anno deve essere utilizzati per il predetto calcolo?
 
RISPOSTA: Per la ripartizione territoriale tra le sedi produttive sulla base dall’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si fa riferimento  all’ultimo anno utile prima dell’anno della pandemia. Pertanto al 2019.
ultimo aggiornamento: Fri Jun 25 10:56:10 CEST 2021