Il contributo concesso ai sensi dell’articolo 2, commi da 34 a 40 della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 29 e ai sensi dell’art. 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019,
n. 13 è un AIUTO MATERIALE che si realizza non con una erogazione vera e propria, ma
con l’autorizzazione a usare il contributo come un credito di imposta. Non è, pertanto, un credito
di imposta inteso come AIUTO FISCALE AUTOMACO IN AUTOLIQUIDAZIONE. Infatti i relativi
dati non devono venire indicati nella SEZIONE XVIII degli aiuti di stato come agevolazione
fiscale IRAP o nel quadro RS della Dichiarazione nel Modello Redditi dove è
presente il prospetto denominato “Aiuti di Stato”, che deve essere compilato al fine di
consentire la registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato. Nel nostro caso, quella registrazione c’è già stata a monte, quindi non c’è
necessita di esporla nelle dichiarazione fiscali.
L’impresa deve valutare se, come soggetto contribuente, è tenuta a denunciare questo
contributo (che ha utilizzato in compensazione e che è indubbiamente un contributo pubblico) come
RICAVO ovvero se concorra o meno nella base imponibile per l’IRAP, tutto ciò al pari di quanto
accade normalmente tutte le volte in cui un’impresa riceve un contributo pubblico mediante
erogazione, sulla scorta di un provvedimento di concessione. Deve valutare se per lui quel
contributo costituisce “ricchezza” da tassare.
Non sono previsti tempi minimi ma il progetto può durare fino al momento della rendicontazione, ovvero 30 mesi dalla ricezione del decreto di concessione contributo
Dal 1° gennaio 2019 alla rendicontazione (da presentare 30 mesi dopo la ricezione del decreto di concessione, che verrà adottato entro il 31 dicembre 2019)
Sì, anche se non modificheranno l’ammontare del contributo già concesso
Il requisito deve sussistere alla data di adozione del decreto di concessione che interverrà entro il 31 dicembre 2019
Sì se tale contributo è in de minimis oppure al di fuori degli aiuti di Stato. In caso contrario non è consentito il cumulo (regolamento art. 5)
Sì, esclusivamente per la parte di spesa sostenuta nel 2019.
Poiché l’atto finale interverrà successivamente alla chiusura del bando, è necessario attendere il prossimo bando 2020
Non è richiesto alcun preventivo
Ai contributi regionali in forma di credito d’imposta non è applicabile la normativa nazionale pertanto non è prevista l’ipotesi di riduzione della tassazione
Nella compilazione del modello F24 l’anno di riferimento da indicare è il 2019, concessione del credito d’imposta
Qualora il credito d’imposta venga rideterminato l’amministrazione procederà alla richiesta di rimborso della quota non spettante comprensiva di interessi
L’ammissibilità della spesa è definita agli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 197/2019. Poiché la contribuzione in forma di credito di imposta costituisce una modalità di fruizione diversa da quelle normalmente attivate dall’Amministrazione regionale, si invita a leggere periodicamente le FAQ per essere messi al corrente di tutti gli aggiornamenti utili alla migliore definizione dell’ammissibilità delle spese oggetto di contributo
Il credito d’imposta concesso con decreto n. 3793/PROTUR dd. 19/12/2019, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Regolamento approvato con DPReg 197/2019, può essere usufruito dal mese successivo al ricevimento della comunicazione prot 4379/PROTUR dd. 28/02/2020, quindi da marzo 2020, ed entro la data di presentazione della rendicontazione della spesa. L’utilizzo non dipende dalla spesa pro quota sostenuta nell’anno.
Atteso che la data ultima per la presentazione della rendicontazione è il 28 agosto 2022, ovvero
entro trenta mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione (28.2.2020) e che il
credito d’imposta deve essere utilizzato prima della rendicontazione, il progetto deve essere
concluso entro tale data.
La richiesta di proroga deve pervenire via pec all’indirizzo
economia@certregione.fvg.it entro la
data inizialmente prevista per la chiusura del progetto.
La FAQ indica il periodo massimo di ammissibilità della spesa. La data di conclusione del progetto, non necessariamente coincide con la scadenza dell’ammissibilità della spesa. Il progetto potrebbe essere completato, ma potrebbero esserci ancora delle fatture Vs fornitori da saldare. Resta inteso che qualora il beneficiario preveda di concludere il progetto successivamente a quanto preventivato, dovrà inoltrare formale richiesta di proroga sottoscritta dal legale rappresentante indicando le motivazioni.
Il regolamento 197/2019 art. 5 prevede che i contributi concessi sotto forma di credito d’i mposta sono cumulabili esclusivamente con altri incentivi concessi in regime “de minimis” e con misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, ottenuti per le stesse iniziative, aventi ad oggetto le stesse spese, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nel rispetto del limite di cui all’articolo 4, mentre l'ultimo bando 1.2.a.1 POR-FESR prevede che i contributi previsti dal bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese. L’impresa dovrà optare per l’uno o per l’altro contributo atteso che il bando POR-FESR non ammette la cumulabilità.
L’importo da rendicontare è pari all’importo del costo del progetto indicato nella domanda di concessione, qualora venga rendicontato un importo inferiore il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.
In generale tutto quello che il notaio inserisce in fattura.
La spesa per la società di revisione rientra tra le spese di consulenza, si ritengono ammissibili anche le ulteriori spese indicate escludendo solo quelle sostenute in nome e per conto dell’impresa.
Sì, con fattura dedicata alla fusione oggetto di contributo in quanto rientra tra le consulenze.
Vale il principio di cassa purché l’intera spesa sia riferibile al progetto oggetto di contributo.