Contributi per l’abbattimento del costo delle commissioni dovute dalle imprese agricole per ottenere le garanzie rilasciate dai Confidi o da ISMEA.

La misura proposta è finalizzata a concedere contributi in conto capitale per l’abbattimento del costo delle commissioni dovute dalle imprese agricole per ottenere le garanzie rilasciate dai Confidi o da ISMEA.
Tali contributi sono concessi in osservanza delle condizioni stabilite dai rispettivi Regolamenti “de minimis” previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed applicabili alle attività individuate all’articolo 4 del Regolamento DPReg 08 aprile 2019, n. 063 /Pres.

I soggetti beneficiari di tali contributi sono le imprese che:
a) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese;
b) conducono in Regione una unità tecnico-economica per lo svolgimento di attività di produzione, trasformazione o commefrcializzazione di prodotti agricoli.
I contributi sono anche concessi alle imprese organizzate in forma di società cooperativa agricola che soddisfano i requisiti dei punti a) e b) e che svolgono la sola attività di commercializzazione.

Sono ammissibili alla contribuzione le commissioni di garanzia, comprensive di spese di istruttoria ed al netto dell’IVA e di eventuali quote sociali o associative, a fronte di finanziamenti connessi alle attività di cui all’articolo 4 e finalizzati:
a) alla realizzazione di progetti di investimento;
b) ad operazioni volte a sostenere la liquidità aziendale quali il consolidamento dei debiti, lo smobilizzo dei crediti, l’anticipo salvo buon fine, il capitale circolante;
c) ad altre forme di utilizzo, con durata inferiore a 18 mesi.

Nel caso di finanziamenti connessi anche ad attività diverse da quelle di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o non agricoli o ad attività realizzate anche da unità tecnico economiche situate al di fuori del territorio regionale, le commissioni di garanzia sono ammissibili per una quota pari a quella del fatturato dell’impresa riferibile esclusivamente alle attività di cui all’articolo 4 rispetto al fatturato globale dell’impresa.
Ai fini della determinazione della quota di cui al comma 2, il fatturato preso in considerazione è quello relativo all’ultimo esercizio contabile chiuso.

L’intensità del contributo è pari al 100% delle spese ammissibili nel rispetto dei massimali degli aiuti concedibili ad un’impresa unica stabiliti dai regolamenti de minimis previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

Le domande di contributo sono presentate via pec alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello

I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti de minimis concessi in relazione alle stesse spese ammissibili.

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare alla Direzione l’eventuale estinzione anticipata della garanzia nel caso in cui ciò determini il rimborso, anche parziale, delle commissioni di garanzia corrisposte all’atto dell’erogazione del finanziamento, per consentire il ricalcolo del contributo ed il recupero proporzionale di quanto liquidato. 
 

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