Disposizioni normative di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico finalizzato alla fruizione pubblica e alla conservazione della memoria.

La Legge n. 106/2004 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e il suo Regolamento attuativo (DPR n. 252/2006) hanno come obiettivo la fruizione pubblica e la conservazione della memoria di quanto pubblicato o diffuso in Italia e destinato all'uso pubblico.
Oggetto di deposito sono i documenti “fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap” (art. 1 della legge 106/2004).


Sono tenuti a depositare le opere realizzate i seguenti soggetti: l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione; il tipografo qualora manchi l’editore; il produttore o il distributore di opere filmiche e di documenti diversi dai libri.


La normativa prevede la costituzione di un archivio nazionale della produzione editoriale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e di Roma e di un archivio regionale che documenti più specificamente la produzione editoriale del territorio.


La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine della creazione di un archivio regionale, ha individuato quattro istituti assegnatari del deposito legale, situati nei capoluoghi degli ex territori provinciali (approvati con Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008), che hanno il compito di raccogliere i documenti al fine di conservarli, catalogarli e renderli consultabili.
Essi sono: Biblioteca Statale Isontina e Biblioteca Civica, Gorizia; Biblioteca Civica, Pordenone; Biblioteca Civica “A. Hortis”, Trieste; Biblioteca Civica “V. Joppi”, Udine.


Il D.L. 24/04/2014 n. 66 (entrato in vigore il 24/06/2014) all’art. 24 comma 5, lettera a) dispone che agli istituti depositari per l’ archivio regionale venga consegnata una sola copia di stampati e a questi assimilabili e non due come era previsto nel Regolamento attuativo (DPR n. 252/2006, art.1, comma 2).
Per quanto riguarda invece l’Archivio Nazionale resta invariato l’obbligo di consegna di una copia rispettivamente alle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze di ogni documento stampato in Italia, ad esclusione delle ristampe inalterate ai sensi del D.L. 24/04/2014 n. 66 all’a rt. 5, comma b) che ne dispone l’esonero totale.
Pertanto l’obbligo è assolto depositando 3 esemplari come sotto indicato:
• 1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – Ufficio Deposito Legale – Via Tripoli 36 – 50122 Firenze
• 1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma – Ufficio Deposito Legale – Viale Castro Pretorio 105 – 00185 Roma
• 1 esemplare presso  l’istituto assegnatario del deposito legale situato nel capoluogo dell’ex territorio provinciale ove ha sede il soggetto obbligato al deposito legale. 
 

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