Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue.

L’art. 124 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”.

In deroga a questo principio generale gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, fatta salva l'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito (art. 124 c. 4 D.Lgs. 152/2006).

Secondo quanto stabilito dall’art. 22 della LR 7/2001, la concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia, costituiscono anche autorizzazione allo scarico e ne viene data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio. In questo caso la durata dell'autorizzazione è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione. L'attivazione di un nuovo scarico di acque reflue domestiche, al di fuori dei provvedimenti edilizi sopra indicati, oppure le modifiche dello scarico esistente, sono autorizzate dal Comune in cui questo ricade.

Per gli scarichi riconducibili alle categoria di imprese di cui all’art. 1, comma 1, DPR 59/2013, i gestori presentano al SUAP competente per territorio domanda di autorizzazione unica ambientale secondo le modalità riportate nelle “Linee guida operative sul procedimento di Autorizzazione unica Ambientale (AUA)” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1350 dd. 19/07/2018.

Gli scarichi di acque reflue originatesi da impianti/attività:

  • direttamente finalizzate all’erogazione di un servizio pubblico (ad esempio, svolte dai gestori del Servizio idrico integrato, dalle Aziende sanitarie nella gestione di ospedali/laboratori, dai concessionari e/o gestori di infrastrutture stradali o ferroviarie, dai comuni, ecc.);
  • non riconducibili alle categorie d’imprese di cui all’art. 1, comma 1, DPR 59/2013 (ad esempio operanti nel settore produttivo come associazioni, circoli o altro);

vengono autorizzati ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata in via telematica alla casella di posta elettronica ambiente@certregione.fvg.it in caso di scarichi non in fognatura, ovvero al gestore del Servizio idrico integrato se lo scarico è in pubblica fognatura.

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo relativa al rilascio dell’autorizzazione, il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello F23. Le istruzioni per il pagamento sono contenute nell'Allegato – Imposta di bollo.

ONERI ISTRUTTORI

Per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali fuori fognatura - di competenza regionale - è previsto il versamento di 200,00 euro per diritti di istruttoria, da effettuarsi con le modalità indicate di seguito.

Per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura si invita a contattare direttamente il gestore del servizio idrico integrato competente.

In conformità alla normativa nazionale, a partire dal 1° gennaio i versamenti degli oneri istruttori ai sensi dell'articolo 124, comma 11, del D.lgs. 152/2006 possono essere effettuati unicamente tramite il Sistema "pagoPA".

Il pagamento volontario (o spontaneo) deve essere effettuato online
 selezionando l'Ente "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" e successivamente il servizio "Oneri istruttoria scarichi".

A tal proposito, per facilitare la riconciliazione del versamento con la relativa pratica, si chiede di indicare nella causale del versamento:
a. nome del richiedente/titolare dell'autorizzazione
b. fascicolo di riferimento dell'autorizzazione richiesta
c. Comune e indirizzo/località sede dell'impianto
d. tipo di autorizzazione richiesta (nuova richiesta, rinnovo, variante, autorizzazione provvisoria)
e. anno di riferimento

Si precisa che l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata all'istanza.

.