Autorizzazioni all'immersione in mare, ripascimenti o immersioni in ambiente conterminato di materiali di escavo marini (art. 109 D.Lgs. 152/2006).

QUALI SONO LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALLA REGIONE NELLA GESTIONE DEI SEDIMENTI ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo 152/2006

La Regione è competente al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di:

  1. Ripascimento della fascia costiera (art. 21, L. 179/2002);
  2. Immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero (art. 21, L. 179/2002);
  3. Immersione deliberata in mare di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi (art. 109, c. 1, lettera a), e c.2, D.Lgs. n. 152/06);
  4. Immersione deliberata in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale (art. 109, c.1, lettera b), d.lgs. n. 152/06);
  5. Movimentazione di fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte (art. 109, c. 4, d.lgs. n. 152/06).

AUTORIZZAZIONI REGIONALI DI CUI AI PUNTI 1, 2 e 3:

 

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 173/2016 (G.U. n. 208 06.09.2016 - Suppl. Ord. n. 40) è stato approvato il REGOLAMENTO che detta le modalità e i criteri tecnici per l’autorizzazione (di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) a:

a) immersione in mare

b) immersione in ambiente conterminato

c) ripascimento

d) ripristino degli arenili (per movimentazioni di materiali per quantitativi superiori a 20 mc per metro lineare di spiaggia)

dei materiali di escavo di fondali marini nonché la gestione dei materiali provenienti dalle aree portuali e marino-costiere non comprese in Siti di Interesse Nazionale (SIN) e la gestione dei materiali provenienti dai SIN e da gestire al di fuori dei medesimi.

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A chi chiedere l'autorizzazione

Alla Regione costiera se l’autorizzazione ricade al di fuori delle aree protette nazionali di cui alle leggi n° 979/1982 e n° 394/1991. L’autorità competente per la regione Friuli Venezia Giulia è il Servizio Gestione Risorse Idriche – Direzione Ambiente.

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare se l’autorizzazione ricade in aree protette nazionali di cui alle leggi n° 979/1982 e n° 394/1991.

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Documentazione

 L’istanza per l’immersione di cui al punto a), ai sensi dell’art. 4 del DM 173/2016, è costituita da apposita domanda di autorizzazione inviata all’autorità competente corredata da:

 L’istanza per l’immersione di cui ai punti b), c) e d), ai sensi dell’art. 4 del DM 173/2016, è costituita da apposita domanda di autorizzazione inviata all’autorità competente corredata da:

 L’ISPRA ha messo a disposizione un software gratuito (Sediqualsoft) per la classificazione qualitativa dei sedimenti secondo i criteri di integrazione ponderata richiesti dall’allegato tecnico al DM 173/2016.

 Il software è scaricabile dalla pagina di ISPRA Ambiente dove sono disponibili anche i fac-simile della documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione.

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Gli enti coinvolti

 L’Autorità competente (per la regione Friuli Venezia Giulia è il Servizio Gestione Risorse Idriche – Direzione Ambiente) acquisisce il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, ove istituita, nonché i pareri delle Autorità marittime competenti per le aree interessate.

L’Autorità competente può avvalersi di enti o istituti pubblici (ad es. ARPA FVG) per la valutazione della documentazione tecnica allegata alla domanda. 

La domanda di autorizzazione, con relativi allegati, e tutte le comunicazioni andranno inviate all’Amministrazione regionale utilizzando la casella di PEC: ambiente@certregione.fvg.it

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Durata

 Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione si conclude con l’emanazione di decreto del Direttore del Servizio Gestione Risorse Idriche da adottarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Nei casi di richiesta di integrazioni i termini del procedimento vengono interrotti sino al ricevimento dei suddetti approfondimenti. 

L’autorizzazione resta valida per tutta la durata delle operazioni di escavo e comunque non oltre 36 mesi dalla data di rilascio, fatto salvo quanto previsto all’art. 6 del DM 173/2016. 

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AUTORIZZAZIONI REGIONALI DI CUI AL PUNTO 4:

Immersione deliberata in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale (art. 109, c.1, lettera b), d.lgs. n. 152/06) è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale.

Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti (che andrà adeguatamente documentata), non è prevista specifica autorizzazione (art. 109, c.3, d.lgs. n. 152/06) ma è dovuta la sola comunicazione all’autorità competente.

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A chi chiedere l’autorizzazione

L’autorità competente per la regione Friuli Venezia Giulia è il servizio regionale deputato alla gestione delle risorse idriche – Direzione Ambiente.

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Documentazione

L’istanza per l’immersione di cui al punto 4), ai sensi dell’art. 109, c.1, lettera b), d.lgs. n. 152/06, è costituita da apposita domanda di autorizzazione inviata all’autorità competente secondo quanto approvato con DGR n° 1921- 2020 d.d. 18/12/2020. La domanda di autorizzazione, secondo quanto specificato al paragrafo 2.3 delle Linee Guida approvate con DGR 1921- 2020 d.d. 18/12/2020, dovrà essere corredata da:

  • Relazione tecnica;
  • Documentazione fotografica;
  • Elaborati grafici;
  • Documentazione inerente le caratteristiche dei materiali utilizzati.

La procedura autorizzativa è specificata al capitolo 3 delle Linee Guida approvate con DGR 1921- 2020 d.d. 18/12/2020.

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Gli enti coinvolti e la durata

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’i ndirizzo ambiente@certregione.fvg.it 

Nell'ambito di applicazione del c.1, art. 2, del DPR 7 settembre 2010, n. 160 l'istanza può essere presentata al SUAP competente per territorio ed in questo caso:

  • qualora venga richiesto al SUAP solo ed esclusivamente il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 109, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06, il SUAP verifica, coordinandosi con l'ufficio regionale competente, la completezza della documentazione presentata ed in caso positivo la trasmette, insieme all'istanza, tempestivamente allo stesso ufficio regionale;
  • qualora invece siano contestualmente richieste al SUAP ulteriori autorizzazioni oltre a quella di cui all'art. 109, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06, le modalità e le tempistiche del procedimento sono quelle indicate dall'art. 7 del D.P.R. 160 del 2010 e dalla legge 241/1990; il provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del comma 6 art. 7 del D.P.R. 160/2010 ed ai sensi dell'art. 14-quater della legge 241/1990, ricomprende l'autorizzazione all’immersione a mare di cui al presente documento.

Se l’istanza riguarda la sola autorizzazione all’immersione a mare oggetto del presente documento, questa può esser comunque presentata direttamente al Servizio regionale competente alla gestione delle risorse idriche; in questo caso il termine di conclusione del procedimento autorizzativo è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che comportano una sospensione del procedimento.

Qualora l’istanza presenti contenuti sostanziali difformi rispetto a quanto definito dalle Linee Guida approvate con DGR 1921- 2020 d.d. 18/12/2020, o sussistano situazioni di particolare criticità ambientale l'ufficio regionale competente può richiedere un parere istruttorio ad ARPA FVG per la valutazione degli aspetti di tutela ambientale. In tal caso ARPA FVG si esprime nel rispetto dei termini fissati per la conclusione del procedimento.

Per i lavori di immersione in mare regolati dalla sola comunicazione (art. 109, c.3, d.lgs. n. 152/06), questa deve essere inviata al Servizio regionale competente con un preavviso di almeno 20 giorni sulla data di inizio lavori, corredata dalla documentazione specificata al capitolo 4 delle Linee Guida approvate con DGR 1921- 2020 d.d. 18/12/2020 e di seguito elencata:

A. Relazione tecnica;

B. Documenti progettuali originari dell'opera e provvedimento autorizzativo di realizzazione della stessa, se disponibile;

C. Documentazione inerente le caratteristiche dei materiali utilizzati.

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OSSERVATORIO ESPERTO DM 173/16

E’ disponibile sul sito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nella sezione dedicata al mare, una pagina web interamente dedicata all’”Osservatorio esperto DM 173/16”, di cui fa parte anche la Regione FVG, dove sono pubblicati il Regolamento, i resoconti delle riunioni plenarie dell’Osservatorio nonché la documentazione di raccolta dati “annuali”.

pagina web Osservatorio esperto DM 173/2016

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