Il PAUR comprende il provvedimento di VIA e tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio di progetti sottoposti a procedimenti di VIA di competenza regionale e richiesti dal proponente.

CHE COS’E’ IL PAUR

Il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale è disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

II PAUR è un procedimento che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

Si tratta di un procedimento che consente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti dal proponente e necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

All’istanza di PAUR il proponente deve allegare:
- la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire l’istruttoria completa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni richieste;
- un apposito elenco delle autorizzazioni richieste.

L’autorità competente entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza verifica l’avvenuto pagamento degli oneri dovuti e comunica per via telematica alle amministrazioni e agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, l’autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti interessati, verificano la completezza della documentazione.

Successivamente a tale verifica o al deposito delle eventuali integrazioni richieste, viene pubblicato sul sito web l'avviso al pubblico di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006. Tale forma di pubblicità tiene luogo alla comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Dalla pubblicazione dell’avviso decorre il termine di trenta giorni per la consultazione pubblica. Successivamente alla consultazione possono essere richieste integrazioni. Il proponente può richiedere la sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore al 180 giorni.

L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è di 15 giorni. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni ovvero dal ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi in modalità sincrona. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. 

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CHI E’ L’AUTORITA’ COMPETENTE DEL PAUR

La Giunta regionale con deliberazione n. 803 del 21 marzo 2018, come rettificata dai decreti del Direttore centrale ambiente n. 1397 del 29 marzo 2018 e n. 3145 del 30 agosto 2018, ha individuato l’autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006. In particolare:

  1. nel caso di opere e progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale in base all'allegato III alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006, la funzione di Autorità competente, è stata assegnata:
  • al Servizio geologico, al Servizio difesa del suolo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori o concessori di propria competenza;
  • al Servizio valutazioni ambientali per i procedimenti autorizzatori e concessori non di competenza dei Servizi della Direzione stessa;
  1. nel caso di opere e progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale a seguito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’Autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale verrà individuata, con il provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sulla base dei criteri di cui all'allegato 2 della DGR 803/2018, come rettificato dal decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 3145/2018.
     

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QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PAUR

Quando si tratti di progetti da sottoporre a VIA di competenza regionale in quanto rientranti nelle tipologie di cui all’allegato III alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006, oppure quando si tratti di progetti di cui all’allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006, rinviati a procedura di VIA dal provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

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SONO ESCLUSI DAL PAUR

  • I progetti non rientranti nell’allegato III alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006.
  • I progetti rientranti nell’allegato IV per i quali il provvedimento conclusivo di screening di VIA abbia dichiarato l’assenza di impatti significativi e negativi e quindi la non necessità di procedere a VIA.

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ENTI COINVOLTI

Le strutture dello Stato (centrali e periferiche), della Regione, dei Comuni ed eventuali altri Enti competenti a rilasciare i titoli abilitativi richiesti dal proponente.

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A CHI SI CHIEDE

All’Autorità competente come indicata nella DGR 803/2018.

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ONERI ISTRUTTORI

Tutti gli oneri istruttori previsti dalle leggi di settore concernenti i provvedimenti autorizzatori richiesti dal proponente.

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BOLLI

Un unico bollo per l’istanza diretta a ottenere il PAUR, comprensivo di tutti i provvedimenti autorizzatori richiesti dal proponente.
Un unico bollo per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.
 

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DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

- Servizio geologico
- Servizio difesa del suolo
- Servizio gestione risorse idriche
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
- Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento
- Servizio valutazioni ambientali
- Servizio energia

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