Con il Regolamento emanato con D.P.Reg. 162/2020   la Regione eroga fondi per le opere di prevenzione e per l’indennizzo dei danni causati dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, grandi carnivori di interesse comunitario (legge regionale n. 6/2008, art.11).

PREVENZIONE DEI DANNI

Sono erogati contributi per la realizzazione di interventi, manufatti e misure adeguate a preservare il patrimonio zootecnico, il patrimonio agricolo, il patrimonio apistico, i beni utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola o di allevamento o altri beni o attività antropiche dai possibili danni provocati dalle specie di interesse comunitario Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo.

Misura del contributo

Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90% delle spese ritenute ammissibili e in ogni caso non può superare l’importo annuo di euro 5.000,00 per le imprese e di euro 3.000,00 per le altre tipologie di beneficiari.

COSA FARE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Prima di iniziare l’esecuzione dell’opera (come ad esempio l’acquisto e l’installazione di una recinzione elettrificata mobile o altre opere di prevenzione), il proprietario o il detentore del bene da proteggere, presenta la DOMANDA DI CONTRIBUTO al Servizio caccia e risorse ittiche compilando il modello di cui all’Allegato A del D.P.Reg.162/2020 corredandola, se impresa, dalla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" .

  

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INDENNIZZO DEI DANNI

Sono indennizzabili i danni causati da Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo al patrimonio zootecnico, alle colture ed ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola o di allevamento nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.

Alcuni esempi:

- distruzione parziale di apiario e perdita famiglia d’api

- predazione di ovini

- danno al veicolo causa investimento (es. di uno Sciacallo dorato)

 

Misura dell'indennizzo

L’indennizzo è fissato nella misura massima del 100% della quantificazione del danno patrimoniale accertato, detratti eventuali indennizzi corrisposti al danneggiato da imprese di assicurazione o da enti pubblici. Nel caso di danni ai veicoli, l'indennizzo è corrisposto nella misura massima di euro 5.000,00 (IVA compresa) per sinistro.

 

COSA FARE PER OTTENERE L'INDENNIZZO PER:

1. DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, ALLE COLTURE, ECC. (ESCLUSI I DANNI AI VEICOLI)

A) entro 3 giorni dalla scoperta dell’evento - pena inammissibilità della domanda - presentare DENUNCIA SCRITTA direttamente al Servizio caccia e risorse ittiche o alla stazione del Corpo forestale regionale competente per territorio, indicando il luogo, data e sommaria descrizione del danno.

Entro 30 giorni dalla denuncia presentare DOMANDA DI INDENNIZZO compilando il modello di cui all’Allegato B del D.P.Reg.162/2020 corredandola, se impresa, dalla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" .

oppure

B) entro 3 giorni dalla scoperta dell’evento - pena inammissibilità della domanda - presentare DOMANDA DI INDENNIZZO compilando il modello di cui all’Allegato B del D.P.Reg.162/2020 corredandola, se impresa, dalla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" .

In questo caso non è necessario presentare la denuncia scritta del danno.

2. DANNI AI VEICOLI

Entro 20 giorni dal sinistro - pena inammissibilità della domanda - presentare  DOMANDA DI INDENNIZZO compilando il modello di cui all’Allegato C del D.P.Reg.162/2020 corredandola, se impresa, dalla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" .

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Informativa per il trattamento dei dati personali (Reg. 2016/679/UE)

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