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Riduzioni per le imprese "virtuose"

FAQ - Manovre di riduzione/esenzione IRAP per imprese virtuose

Il calcolo effettuato per la verifica del  superamento dei parametri di virtuosità vale unicamente a stabilire se il contribuente abbia o meno il diritto di applicare l'aliquota Irap ridotta stabilita per le imprese "virtuose" dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006.
Resta, pertanto, confermato che la base imponibile dell'Irap si determina ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 446/1997.

La società che risulta dalla fusione, o società incorporante, subentra in tutte le situazioni giuridiche che facevano capo alla società fusa , o alla società incorporata. Ciò vale sia per le situazioni giuridiche non tributarie che per quelle tributarie.
Ciò considerato, in merito al requisito dell’operatività dell’impresa nell’arco temporale antecedente il periodo d’imposta agevolato, ai fini del riconoscimento del diritto ad usufruire dell’aliquota ridotta, prevista dall’art. 2, comma 2, della Lr. 2/2006, si ritiene opportuno effettuare alcune osservazioni.
Il legislatore regionale nel relazionare i parametri di virtuosità ad un arco temporale triennale ha inteso premiare le aziende capaci di sostenere la crescita e lo sviluppo economico regionale attraverso un’attività imprenditoriale stabile e continuativa.
In aderenza a tale ratio legis il regolamento di esecuzione all’art. 7, comma 2, richiede l’a cquisizione, da più di tre periodi d’imposta, della soggettività passiva IRAP che trova il suo presupposto nell’esercizio continuato di un’attività economica.
Posto quanto sopra, con riferimento al caso di specie si ritiene che la società risultante dalla fusione per incorporazione succeduta in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporanti, sia legittima titolare del diritto ad usufruire dell’aliquota ridotta, previo conseguimento delle condizioni richieste dalla legge.
Al fine di individuare i periodi d’imposta rilevanti per il calcolo del valore medio del triennio immediatamente antecedente il 2006 dovrà farsi riferimento alla società incorporata che ha iniziato l’attività prima delle altre.
Per il computo del valore medio nei periodi di coincidenza temporale degli esercizi delle società partecipanti alla fusione si deve tener conto della somma dei valori relativi a ciascuna società.

Nel caso in cui il contribuente abbia applicato l'aliquota Irap agevolata per le imprese c.d. “ virtuose”, la determinazione dell'acconto Irap dovuto per il periodo d'imposta in corso, deve essere effettuata rispetto all'ammontare dell'imposta relativa al periodo precedente, calcolata sulla base dell'agevolazione.

Si evidenzia in proposito che le istruzioni allo strumento di calcolo pubblicate sul sito internet della Regione, alla voce "Avvertenza", recano indicazioni sull'applicazione del principio di omogeneità.
In dette istruzioni, infatti, si legge in grassetto:
"In sostanza, al fine di assicurare che la determinazione dei requisiti di virtuosità avvenga secondo parametri omogenei, è necessario individuare il sistema fiscale ai fini
Irap da adottare per tutto il quadriennio, scegliendo tra:
- quello in vigore dal 2008, estendendolo al triennio precedente 2007, 2006 e 2005;
- uno di quelli in vigore ante 2008, estendendolo all'intero quadriennio."
In altri termini, ai fini della valutazione degli incrementi richiesti dalla normativa vigente per accedere all'applicazione dell'aliquota agevolata per le "imprese virtuose", occorre preliminarmente scegliere uno dei regimi fiscali Irap in vigore nel quadriennio considerato (2005 o 2006 o 2007 o 2008) e poi applicarlo all'intero quadriennio.
In tal modo i valori considerati nei quattro anni sono omogenei e consentono di evidenziare correttamente gli incrementi richiesti dalla normativa regionale per beneficiare dell'agevolazione.
Nel caso specifico in cui venga scelto il regime fiscale Irap vigente negli anni 2005 o 2006 - per ricostruire i valori relativi  agli anni 2007 e 2008 nel rispetto del principio di omogeneità - non si dovrà tener conto né delle disposizioni normative sul "cuneo fiscale" né delle ulteriori modifiche sulla determinazione della base imponibile Irap intervenute successivamente agli anni 2005 e 2006.

ultimo aggiornamento: Wed Mar 30 12:13:54 CEST 2022