Progetti di investimento sovracomunale

Progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale

FAQ -

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’avviso i progetti devono avere natura sovracomunale e prevedere investimenti nel territorio di ciascun beneficiario.

Pertanto ciascun beneficiario deve realizzare concretamente almeno un intervento che ricada nel proprio territorio, non essendo quindi sufficiente una mera manifestazione di interesse – da parte di un Comune – rispetto al progetto di altro ente, anche se comporta benefici a favore proprio e dei propri cittadini.

L’art. 4 comma 2 stabilisce unicamente che i progetti debbano essere di natura sovracomunale e debbano prevedere investimenti nel territorio di ciascuno dei beneficiari. Pertanto gli interventi possono anche riguardare opere diverse, purché ricadenti nell’ambito di uno stesso progetto con un’u nica finalità complessiva e un collegamento tra gli interventi tale da qualificare il progetto complessivo come risultato dell’integrazione delle attività di ciascun beneficiario, in applicazione del criterio “Qualità del progetto” di cui all’art. 17 comma 1 lett. d secondo il descrittore d.2 dell’allegato A all’avviso.

d.2 Definizione delle attività a carico di ciascun partecipante e integrazione delle attività (descrittore: Accertamento della sussistenza di analiticità e sistematicità nella descrizione delle attività dei singoli beneficiari che dimostri un livello soddisfacente di comprensione e coerenza dell’apporto di ciascuno al progetto complessivo).

Sì, l’art. 11 comma 2 pone un limite esclusivamente alla presentazione di progetti in qualità di comune capofila. Nessun limite pertanto è posto alla partecipazione a progetti da parte di un ente locale a titolo diverso.

Sì, si tratta di un refuso. Il rimando corretto è al comma 5 e non 4.

Ai sensi dell’art. 5 commi 3 e 4 dell’avviso gli enti locali beneficiari sono tenuti a mantenere la proprietà o la disponibilità dei beni oggetto di intervento almeno per la durata del vincolo di destinazione di cui all’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Questo – ai commi 1 e 1 bis – dispone che il beneficiario ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa e che questa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, pena la restituzione delle somme erogate.

Sì, le Comunità di montagna posso partecipare in qualità di capofila del progetto a condizione di essere titolari di almeno un intervento ed in questo caso saranno qualificate come beneficiari. Possono altresì partecipare al progetto, ai sensi dell’art. 5., c. 1. dell’avviso, nella sola qualità di capofila tecnico o di partener tecnico del progetto, senza essere qualificate come beneficiari.

Sì, il beneficiario è, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. i. dell’avviso, il titolare di uno o più interventi costituenti il progetto di iniziativa sovracomunale.

Ogni beneficiario sarà identificato come tale nel decreto di concessione e destinatario del relativo contributo. Si evidenzia comunque che tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda verso l’Amministrazione regionale e gli Enti di decentramento regionale devono avvenire per il tramite del capofila.

No. L’articolo 5, comma 3, dell’avviso prevede la possibilità, per gli enti locali beneficiari che non siano già proprietari o abbiano la disponibilità dei beni oggetto di intervento, di acquisirla entro la data di rendicontazione del progetto.
In sede di valutazione il punteggio previsto di punti tre verrà attribuito solamente ai progetti per i quali la proprietà o la disponibilità di tutti i beni oggetto del progetto complessivo è in capo agli enti locali beneficiari ed è già sussistente al momento di presentazione della domanda.

Sì, a condizione che rientrino in quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 dell’avviso, in applicazione del quale sono ammissibili le spese di investimento, sostenute dai beneficiari successivamente all’invio della domanda e riportate nella relazione illustrativa e nel quadro economico complessivo di cui alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione di ciascun intervento e consistenti, in via generale, in spese per lavori, servizi e forniture nonché oneri per l’IVA, qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all’articolo 56, comma 2, della L.R: 14/2002.

Il modello hub & spoke è un modello organizzativo, che si riferisce in particolare al sistema socio assistenziale e sanitario. È stato indicato tra le possibili tipologie di intervento dell’ambito Innovazione sociale all’art. 4 dell’avviso perché segnalato come tipologia di intervento di interesse dal partenariato nella ricognizione seguita all’incontro pubblico del 12 giugno scorso, nel corso del quale sono stati presentati gli elementi generali degli interventi finanziabili. Ad ogni buon conto, l’elenco delle tipologie indicate all’articolo 4, comma 1 dell’a vviso, riferite ai tre ambiti (Ambientale, Innovazione Sociale, Artistico, Culturale, Ricettivo e Turistico), deve considerarsi a carattere indicativo e non esaustivo, pertanto possono essere candidati progetti che attengono anche ad altre tipologie di intervento purché riferibili ai tre ambiti indicati.

Sì. Si evidenzia – ad ogni buon conto – che ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso, sono finanziabili progetti di investimento di valenza territoriale di natura sovracomunale che prevedono investimenti nel territorio di ciascuno dei beneficiari e che le spese di investimento ammissibili sono quelle elencate all’art. 6, c. 5 dell’avviso 

Sì. L’Avviso, in particolare il punto a.1 della lettera a) (Composizione del partenariato del progetto punti) dell’Allegato A, riferito all’art. 17, specifica che, in sede di valutazione, verrà attribuito un (1) punto ai progetti presentati da una coalizione composta da due soggetti, due (2) punti ai progetti presentati da colazioni formate da tre soggetti e, infine, tre (3) punti qualora i soggetti partecipanti siano più di tre. Quindi per un numero di partecipanti superiore a tre si ottiene sempre lo stesso punteggio, ovvero quello massimo stabilito, pari a tre punti. Non è invece posto un limite massimo al numero di comuni, riuniti in partenariato e partecipanti ad un progetto. 

No. L’Avviso, in particolare il punto a.2 della lettera a) (Composizione del partenariato del progetto punti) dell’Allegato A, riferito all’art. 17, specifica che, in sede di valutazione, verrà attribuito un punteggio di mezzo punto per ogni comune, partecipante alla coalizione che presenta il progetto, che conta meno di duemila abitanti. Il massimo punteggio accumulabile in questa categoria è di due punti. Quindi, con quattro comuni di piccola dimensione si ottiene il massimo punteggio attribuibile; se i comuni di piccola dimensione sono cinque o più, al progetto non verranno comunque attribuiti più di due punti.

Nella pagina web che riporta le informazioni dell’avviso , nella sezione “documentazione”, è presente il file “ mappe”, all’interno del quale si trovano le liste di comuni che afferiscono a ciascuna di queste categorie. Per quanto riguarda l’a ttribuzione dei punti, invece, il punto b.1 della lettera b) (Localizzazione degli enti locali beneficiari) dell’A llegato A, riferito all’art. 17, specifica che, in sede di valutazione, al progetto verrà attribuito mezzo punto per ogni comune partecipante che si trovi in aree interne, svantaggiate o montane; lo stesso punto b.1 specifica che il massimo punteggio ottenibile per la categoria è di quattro punti. Quindi, con otto comuni partecipanti ricadenti in una delle categorie sopra menzionate, al progetto verrebbe attribuito il punteggio massimo di quattro punti. Se i comuni fossero nove o più, al progetto non verrebbero comunque attribuiti più di quattro punti. 

In letteratura per Innovazione sociale si intende l’ambito che si prefigge di rispondere in modo innovativo ai bisogni sociali – in particolare nei settori socio-assistenziale e sanitario, ma non solo - costruendo nuove relazioni tra pubblico, privato e terzo settore. L’innovazione sociale si esprime, pertanto, rispondendo in modo nuovo e con il supporto della tecnologia e dell’innovazione a bisogni della società emergenti o già presenti e costruendo nuove relazioni tra i soggetti in gioco. L’art. 4 dell’Avviso, ad ogni modo, fornisce alcuni esempi di tipologie di intervento che ricadono nell’ambito Innovazione sociale. 

L’Avviso non pone un limite numerico alla partecipazione di soggetti in qualità di partner tecnico. Inoltre, l’Avviso non definisce il partner tecnico in funzione della natura giuridica o del possedere una soggettività pubblica o privata, pertanto sia gli uni che gli altri possono partecipare al progetto in qualità di partner tecnico.

L’avviso non richiede che i beneficiari siano enti locali contermini, ma che i progetti abbiano natura sovracomunale e prevedere investimenti nel territorio di ciascuno dei beneficiari (art. 4 comma 2).
Rispetto al tema del quesito si evidenzia in particolare che l’art. 17 dell’avviso al comma 1 punto d) prevede tra gli altri il criterio, da applicare nella valutazione di ciascun progetto presentato, denominato “Qualità del progetto”, articolato in:
- Chiarezza del ruolo dei singoli partecipanti al progetto;
- Definizione delle attività a carico di ciascun partecipante e integrazione delle attività nell’ambito del progetto complessivo;
- Definizione rispetto alle ricadute territoriali attese del progetto;
e si invita ad utilizzare la tabella dell’ALLEGATO A riferito all’articolo 17 dell’avviso – che declina tra l’altro anche i parametri di valutazione della qualità del progetto - per auto-valutare il proprio progetto e verificarne la coerenza a quanto richiesto dall’avviso medesimo.
A tal proposito si invita a consultare l’Avviso recentemente modificato in particolare nell’A LLEGATO A riferito all’articolo 17, con decreto n. 40259/GRFVG del 5 settembre 2023, nella sezione “ Documentazione” al presente link

 

Sì, a condizione che rientri in quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 dell’avviso, in applicazione del quale sono ammissibili le spese di investimento, sostenute dai beneficiari successivamente all’invio della domanda e riportate nella relazione illustrativa e nel quadro economico complessivo di cui alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione di ciascun intervento e consistenti, in via generale, in spese per lavori, servizi e forniture nonché oneri per l’IVA, qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all’articolo 56, comma 2, della L.R: 14/2002. Si veda la FAQ n.10. 

Il partner tecnico è definito all’art. 2 dell'avviso quale partecipante al progetto, in qualità di soggetto competente per materia, senza essere qualificato come beneficiario. La partecipazione di un partner tecnico viene valutata – secondo l’Allegato A riferito all’articolo 17 dell’avviso – in funzione dell’esistenza di un accordo di collaborazione, di un impegno alla stipula di accordi di collaborazione o della semplice adesione all’intervento, sottoscritti dal capofila; l’utilizzo di queste qualificazioni (accordo di collaborazione, impegno all’accordo, adesione) determina che non possano essere considerati partner tecnici i soggetti (persone fisiche o giuridiche) il cui legame con anche solo uno dei beneficiari o il capofila si sostanzi in un contratto (ad es. di prestazione d’opera intellettuale, di appalto di servizi o forniture, ecc.), stipulato in qualsiasi fase del progetto. In particolare si evidenzia che i professionisti aggiudicatari di servizi di ingegneria e architettura nell’ambito del progetto o nell’ambito di un intervento non possono rivestire il ruolo di partner tecnico.  

Gli ambiti sono definiti all’art. 4 dell’avviso e sono tre: ambito Ambientale, ambito Innovazione sociale, ambito Artistico culturale, ricettivo e turistico. Come disposto dall’art. 4 sono finanziabili i soli progetti di investimento di valenza territoriale riferiti ai tre ambiti indicati. L’elenco delle tipologie riferite agli ambiti deve invece considerarsi a carattere indicativo e non esaustivo. Ciò significa che il punteggio attribuito all’intersettorialità tra gli ambiti (Criterio e) Progetto integrato tra più ambiti dell’Allegato A riferito all’articolo 17 dell’avviso) può essere assegnato ad un progetto costituito da interventi che appartengano ad ambiti diversi, tra i tre definiti dall’art. 4.

 I punteggi relativi allo stato della progettualità – con particolare riguardo ai citati livelli di progettazione di cui alle lettere c.3, c.4 e c.5 dell’allegato A riferito all’articolo 17 dell’avviso - sono alternativi e il punteggio previsto per i sotto-criteri da c.2 a c.5.3 verranno attributi sulla base dello stato di avanzamento riferito al livello di progettazione della maggioranza degli interventi. In caso di parità nel numero di interventi verrà attribuito il punteggio più favorevole. A tal proposito si invita a consultare l’Avviso recentemente modificato in particolare nell’ALLEGATO A riferito all’articolo 17, con decreto n. 40259/GRFVG del 5 settembre 2023, nella sezione “Documentazione” a questo link del sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: progetti_di_investimento_sovracomunale .

Il punteggio di cui alla lettera c.2 “Progetto già parzialmente finanziato e/o realizzato per il quale si richiede il completamento” dell’allegato A riferito all’articolo 17 dell’avviso viene attribuito solamente nel caso in cui la maggioranza degli interventi costituenti il progetto sovracomunale ricada in tale fattispecie; l’intervento può essere già stato finanziato e/o realizzato a prescindere da una progettazione sovracomunale.

Le spese di investimento ammissibili sono quelle elencate all’art. 6, c. 5 dell’avviso. Nel caso di spese non direttamente attribuibili ai singoli interventi costituenti il progetto, esse possono essere attribuite al soggetto capofila, o in alternativa, suddivise in quota parte tra i vari partecipanti al progetto. Resta in ogni caso esclusa l’ammissibilità delle spese per servizi trasversali afferenti ad un partner tecnico, in quanto non possano essere considerati partner tecnici i soggetti (persone fisiche o giuridiche) il cui legame con anche solo uno dei beneficiari o il capofila si sostanzi in un contratto (ad es. di prestazione d’opera intellettuale, di appalto di servizi o forniture, etc.).

Sì. Il partner tecnico - definito all’art. 2 dell'avviso quale partecipante al progetto, in qualità di soggetto competente per materia, senza essere beneficiario – aderisce al progetto attraverso un accordo di collaborazione (già stipulato in fase di domanda di partecipazione all’a vviso o dichiarato da un impegno all’accordo) o, più informalmente, dichiarando di partecipare al progetto (adesione). L’utilizzo di queste qualificazioni di partecipazione (accordo di collaborazione, impegno all’accordo, adesione) determina che non possano essere considerati partner tecnici i soggetti (persone fisiche o giuridiche) il cui legame con anche solo uno dei beneficiari o il capofila si sostanzi in un contratto (ad es. di prestazione d’opera intellettuale, di appalto di servizi o forniture, ecc.), stipulato in qualsiasi fase del progetto. In particolare si evidenzia che i professionisti aggiudicatari di servizi di ingegneria e architettura nell’ambito del progetto o nell’ambito di un intervento non possono rivestire il ruolo di partner tecnico

Sì. Le spese di investimento ammissibili sono previste dall’art. 6, comma 1 (elencate poi al comma 5) e comprendono quelle per servizi e forniture, le spese tecniche, nonché oneri per l’IVA (qualora rappresenti un costo per il beneficiario). 

Ci si riferisce all’art. 23 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e all’art.41 comma 12 del D. Lgs 36/2023 che entrambi dispongono che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello. 

Preliminarmente si ricorda che la domanda di contributo, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 dell’Avviso deve essere presentata dal soggetto individuato quale capofila. Relativamente all’attribuzione dei punteggi previsti nell’Allegato A dell’Avviso, e specificatamente al criterio c) Stato della progettualità, si precisa che i punti previsti per i sotto-criteri da c.2 a c.5.3 verranno attributi sulla base dello stato di avanzamento riferito al livello di progettazione della maggioranza degli interventi. In caso di parità nel numero di interventi verrà attribuito il punteggio più favorevole. A tal proposito si invita a consultare l’Avviso recentemente modificato in particolare nell’ALLEGATO A riferito all’articolo 17, con decreto n. 40259/GRFVG del 5 settembre 2023, nella sezione “Documentazione” al seguente link: progetti di investimento sovracomunale.

Sì, la realizzazione dell’intervento è a carico del beneficiario, come specificato dall’art. 20, comma 1 dell’Avviso. Ogni beneficiario sarà identificato come tale nel decreto di concessione e destinatario del relativo contributo. Si evidenzia comunque che tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda verso l’Amministrazione regionale e gli Enti di decentramento regionale devono avvenire per il tramite del capofila, inclusa la presentazione della rendicontazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1 dell’Avviso. 

L’art. 5, comma 1 stabilisce che gli enti locali possono costituire il partenariato sulla base di un atto convenzionale libero nella forma che ne individui il capofila. Pertanto, la convenzione da stipularsi senza vincoli di forma prestabiliti (e dunque senza la necessità di un atto del Consiglio o della Giunta), dovrà individuare chiaramente il capofila del progetto, dovendosi ricavare dall’atto che tale ruolo è finalizzato all’espletamento di tutte le attività riferite al progetto espressamente attribuite dall’avviso al capofila (si veda ad esempio in particolare, art. 8, art. 11, art. 19, etc.). Al fine di determinare se una convenzione già esistente possa essere ritenuta di per sé sufficiente per la presentazione della domanda, deve essere effettuata una verifica in concreto sull’atto convenzionale già stipulato, volta ad accertare che tutti gli elementi richiesti dall’avviso siano presenti: chiara individuazione del capofila del progetto, attribuzione allo stesso delle prerogative espressamente richieste dall’avviso per la rappresentanza esterna della compagine degli enti locali, riuniti in partenariato, nei confronti dell’amministrazione regionale e degli Ente di Decentramento Regionale, per il procedimento contributivo.

Sono ammissibili unicamente le spese che rientrano in quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 dell’Avviso, ovvero le spese di investimento, sostenute dai beneficiari successivamente all’invio della domanda e riportate nella relazione illustrativa e nel quadro economico complessivo di cui alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione di ciascun intervento e consistenti, in via generale, in spese per lavori, servizi e forniture, nonché oneri per l’IVA, qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all’articolo 56, comma 2, della L.R: 14/2002.
Non sono invece ammesse, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 dell’avviso, spese correnti o di manutenzione ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 dell’avviso, i contributi sono concessi al 100% della spesa ammessa per ciascun progetto, come accertata in fase istruttoria, al netto dell’eventuale cofinanziamento di cui all’ articolo 9.
L’entità del cofinanziamento con risorse proprie e/o di terzi soggetti privati deve essere indicata all’interno della sezione 2 – Dati riferiti ai singoli interventi del Modello di relazione illustrativa.
La percentuale di cofinanziamento, al fine dell’attribuzione del punteggio previsto dal criterio f.1., verrà calcolata d’ufficio in sede di istruttoria della domanda, rapportando il cofinanziamento totale dichiarato per il progetto con il totale del quadro economico del progetto dichiarato nel Modello di quadro economico.

No, i partner tecnici aderiscono al progetto per il tramite di un accordo di collaborazione (o impegno a sottoscriverlo) o adesione al progetto.

Il partner tecnico partecipa al progetto e – secondo l’Allegato A, riferito all’articolo 17 dell’Avviso – è la sussistenza di un accordo di collaborazione a valere sul progetto (tra la compagine che lo presenta e il partner tecnico) a far ottenere il punteggio massimo di due punti.


L’accordo di collaborazione – codificato nella legge n. 241/1990 all’art. 11 – è l’atto negoziale normalmente utilizzato per stringere accordi tra le amministrazioni pubbliche e i privati, ed è lo strumento alternativo al provvedimento amministrativo, qualora l’intento sia quello di perseguire il miglior contemperamento possibile tra l’interesse pubblico, perseguito dall’Amministrazione, e quello privato; dato che i due interessi, sostanzialmente, si sovrappongono. Dal punto di vista formale, gli accordi devono essere stipulati per iscritto, a pena di nullità (salvo che la legge disponga diversamente), e devono recare la motivazione (art. 11, comma 2).
Ad essi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Il progetto (integrato) presentato per il finanziamento a valere sull’Avviso, si intende che debba comprendere una serie di interventi che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo di progetto che incide su un’area sovracomunale. Questa sovra-pianificazione è in realtà la somma di pianificazioni proprie di ciascun ente locale che attengono all’intervento di ciascuno, che possono riguardare anche quote/parti di intervento che sono state già finanziate (ad es. un intervento che incide su più edifici, più infrastrutture che ora partecipa al progetto affinché l’investimento già parzialmente effettuato possa essere completato in funzione dell’obiettivo del progetto).

Come specificato nell’articolo citato il limite minimo di spesa ammissibile pari ad 1M euro è riferito a ciascun progetto, e la sussistenza di limite minimo viene verificata a seguito dell’a ttività istruttoria.

Sì, è poi la LR 14/2015, all’art. 7 ter, comma 3 quater a definire l’EDR competente: infatti questo recita “nel caso di progetti ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di più Enti di decentramento regionale, la competenza è determinata in considerazione dell'ambito territoriale dell'ente locale individuato come capofila.”

L’accordo di collaborazione - codificato dalla legge n. 241/1990 all’art. 11 - è l’atto negoziale normalmente utilizzato per stringere accordi tra Pubblica Amministrazione e privato, ed è lo strumento alternativo al provvedimento amministrativo, quando l’intento è quello di perseguire il miglior contemperamento possibile tra l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione e quello del privato, perché i due interessi sostanzialmente si sovrappongono.
Trattandosi in questo caso di due soggetti pubblici - e non di un pubblico e un privato - si ritiene che la convenzione, per quanto strumento diverso, possa tenere il luogo dell'accordo di collaborazione purché l'atto convenzionale contenga gli elementi richiesti dalla L 241/1990: gli accordi devono essere stipulati per iscritto e devono recare la motivazione.
Pertanto, con particolare riguardo all'ultimo punto, dalla convenzione deve ricavarsi con chiarezza il legame, anche tematico, al progetto candidato e alle attività che il partner tecnico intenderà sviluppare.

L’art. 11 “Domanda di contributo e relativa documentazione” al comma 4 lett. d dell’avviso prevede che la copia dell’atto di convenzionamento tra enti locali o l’atto di impegno a convenzionarsi deve essere allegata alla Domanda di contributo.

Ad oggi non si ravvisano l'opportunità o la necessità di una proroga del termine di presentazione delle domande, attesa invece la perentorietà dei termini per gli uffici per l'adozione degli atti contabili e la loro registrazione. 

Il mancato rispetto del limite dei caratteri – pur non determinando motivo di esclusione – verrà valutato nell’ambito del criterio d. Qualità del progetto. Il cronoprogramma di massima dell’i ntervento dovrà servire a far comprendere efficacemente l’arco temporale di sviluppo dell’i ntervento compendiando sintesi e chiarezza. È lasciata quindi facoltà al beneficiario di scegliere l’unità di misura (mesi, trimestri, quadrimestri…) in funzione di sintesi e chiarezza.

Per dimostrare l’approvazione dei singoli progetti è consentito sia un link all’atto/agli atti di approvazione sia il caricamento temporaneo della documentazione su server di trasferimento (tipo WeTransfer). Gli atti di approvazione progettuale non saranno comunque valutati nel merito.

No. Il termine di inizio e fine degli interventi verrà stabili-to dal decreto di concessione, unitamente al termine di rendicontazione.

L’Avviso non richiede una particolare forma di fascicolazione per quanto riguarda l’o rganizzazione dei documenti da presentare, compresa la Relazione illustrativa. Pertanto, la compilazione della Relazione può essere prodotta in unico documento o in più documenti a scelta del proponente, purché sia chiaramente riconoscibile come Relazione illustrativa.

Ai sensi dell’articolo 9 dell’avviso, il cofinanziamento deve essere garantito con risorse proprie e/o di terzi soggetti privati. Inoltre le risorse devono risultare già disponibili nel bilancio dell’ente locale beneficiario che lo dichiara.

La dichiarazione contenuta nel Modello di domanda è riferita all’informazione circa eventuali altri contributi, ottenuti dai richiedenti, riferiti agli stessi interventi oggetto della domanda strettamente intesi e tale dichiarazione è direttamente riferita alle disposizioni contenute nell’a rt. 10 dell’avviso (Cumulo di contributi). L’informazione circa lotti già finanziati e realizzati di un investimento complessivo più grande, da completare con il finanziamento richiesto a valere su questo avviso, va invece inserita nella Relazione illustrativa, alla Sezione 2 (DATI RIFERITI AI SINGOLI INTERVENTI), da compilare per ciascun intervento del progetto integrato. Si evidenzia che può essere considerato cofinanziamento (art. 9 dell’avviso) solo quello proveniente da risorse proprie del Comune, non quello proveniente da contributi/sovvenzioni vincolati (pubblici o privati) che ricadono invece nell’istituto del cumulo (art. 10 dell’avviso).

ultimo aggiornamento: Fri Sep 29 13:59:07 CEST 2023